IVA PER CASSA IN VIGORE TRA 44 GIORNI

(di Natascia Prencisvalle)

CHI PUO’ ACCEDERE AL REGIME ?

coloro che nell’anno 2011 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (o chi iniziando l’attività prevede di non superarlo).

Non esistono categorie di contribuenti che non possano accedere al nuovo regime ma solo singole operazioni escluse dalla sua applicazione, che sono:

  • operazioni attive comprese nei regimi speciali di applicazione dell’Iva (agricoltura – agenzie di viaggio – editoria ecc…), che si caratterizzano per particolari modalità di applicazione della rivalsa e della detrazione
  • operazioni attive compiute verso soggetti non imprenditori, non artisti o non professionisti; si tratta in pratica delle operazioni verso privati
  • operazioni attive in reverse charge (o inversione contabile) – chiaramente, chi emette fattura senza Iva per via del reverse, non deve applicare Iva per cassa (nè chi la riceve)
  • cessioni dei prodotti farmaceutici 
  • cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, 
  • nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza
  • operazioni passive in reverse charge (o inversione contabile)
  • acquisti intracomunitari di beni 
  • importazioni
  • estrazione di beni dai depositi Iva

ADEMPIMENTI PER CHI ACCEDE AL REGIME:

  1. emettere la fattura indicando: IVA PER CASSA EX ART.32 BIS DEL D.L.83 DEL 22.06.2012
  2. computare l’Iva della fattura emessa nella liquidazione peridica relativa al periodo (trimestre o mese) in cui la stessa è stata incassata o – al massimo – in quella in cui scade 1 anno dalla data “di effettuazione dell’operazione” (che non necessariamente coincide con quella di fatturazione)
  3. in caso di incassi parziali, comportarsi come sopra in proporzione all’incasso conseguito rispetto al credito totale

ADEMPIMENTI PER CHI RICEVE LE FATTURE EMESSE IN BASE A QUESTO REGIME:

  1. detrarre l’Iva sugli acquisti una volta che questi siano stati pagati e comunque entro 1 anno dalla data di effettuazione dell’operazione
  2. in caso di pagamenti parziali, comportarsi come sopra in proporzione al pagamento effettuato rispetto al debito totale

OPZIONE PER IL REGIME DELL’IVA PER CASSA:

  • Per l’esercizio dell’opzione verrà emanato un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate
  • l’opzione ha effetto a partire dall’inizio dell’anno in cui viene esercitata (esempio: opzione nel dicembre 2012 = effetto dal 01.01.2012)

Ricordare che l’opzione, una volta esercitata, ha effetto per tutte le operazioni che non sono espressamente escluse dal regime, non più come in precedenza quando si sceglieva, fattura per fattura, cosa farci rientrare e cosa no.

Qui il link al decreto. 

 

AGGIORNAMENTO DEL 18.10.2012

L’analisi entusiasta del Dott. Rizzardi sul Sole 24 ore di oggi, non allude ad un problema che ancora non è stato chiarito: il regime contabile dell’Iva per cassa può essere qualsiasi, ordinario o semplificato, ai fini delle imposte dirette.

Problema: in contabilità semplificata non si registrano incassi e pagamenti. 

Quindi, il contabile non può conoscere o può essere tardivamente informato, la data esatta di incasso delle fatture emesse nel regime IVA PER CASSA nonchè la data esatta di pagamento delle fatture passive.

Ecco allora che allora – come minimo – s’impone la tenuta della prima nota cassa, se non una vera e propria contabilità ordinaria.

Il punto è che nessuno ne parla ma il problema va affrontato e gli imprenditori lo devono sapere prima possibile.

 

 

 

 

 

 

 

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