(di Roberto Mazzanti)
Prosegue l’analisi della riforma del Condominio. Oggi affrontiamo le novità in materia di Assemblee.
Come nelle Società, anche nel Condominio le Assemblee sono “organi” istituzionali, quindi in grado di governare l’ente comune e di controllare l’organo esecutivo per eccellenza: l’Amministratore.
La riforma pone ancora più enfasi sulla capacità di “governo” dell’Assemblea, mettendola in grado di essere l’organo centrale di amministrazione, con funzioni di sorveglianza e guida nei confronti dell’amministratore.
- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Una delle novità che la riguarda è quella che prevede l’abbassamento delle maggioranze necessarie, per evitare infinite convocazioni e velocizzare le decisioni.
In prima convocazione, resta in vigore il 50%+1 dei presenti, purché rappresentativa di un valore non inferiore a due terzi dei millesimi. Questo è il quorum per la validità della assemblea (quorum costitutivo) mentre per le decisioni occorre a metà più uno a favore, purchè rappresenti almeno la metà del valore del Condominio.
In seconda convocazione, ora sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti, (quorum deliberativo) purchè rappresentativa di non meno di un terzo del valore complessivo dell’edificio (quorum costitutivo). In seconda convocazione, l’assemblea deve deliberare non oltre 10 giorni dalla prima assemblea non validamente costituita.
- DELEGHE DI VOTO
Nessun delegato può rappresentare più di un quinto dei residenti.
- CONVOCAZIONI
Le convocazioni d’ora in avanti, potranno essere realizzate anche via fax o posta elettronica certificata. La comunicazione dovrà anticipare la prima convocazione di almeno 5 giorni.
- DIRITTO DI VOTO
Diritto di voto a chi detiene l’usufrutto per quanto concerne ordinaria amministrazione e fruizione dei servizi comuni, mentre, in tutti gli altri casi, a dire la sua sarà il proprietario del locale all’interno del condominio.
- IMPIANTO CENTRALIZZATO – DISTACCO
L’assemblea, però, non potrà impedire a un singolo inquilino di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sempre che la decisione non arrechi danno ai vicini e che venga, comunque, garantito il pagamento della manutenzione straordinaria dell’impianto a disposizione di tutti.