(di Roberto Mazzanti)

Tribunale di Taranto: è valido in quanto non è privo di causa, il contratto di mutuo diretto ad estinguere uno scoperto di un conto corrente. 

Il caso vedeva  un conto “in rosso” da parte del titolare che – in cambio del rilascio di una garanzia reale (cioè su beni immobili o mobili determinati) per la banca- ha ottenuto  la prosecuzione del rapporto di conto corrente, evitandone la risoluzione.

Il Tribunale ha ritenuto valido il contratto, nonostante la finalità non consona al tipico contratto di mutuo, perchè non c’è norma imperativa a impedire tutto questo.

Inoltre, la circostanza che la banca abbia acceso un conto finalizzato all’elargizione della somma mutuata, nonché abbia predisposto la richiesta di giroconto della stessa somma sul diverso conto in rosso, indica soltanto il timore di veder sanzionato il contratto suddetto, ma ciò non costituisce una causa di nullità del negozio stesso.

FONTE:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=60218

 

IN SENSO CONFORME:

La Corte di Cassazione, che, nella sentenza  n. 9511 del 2007, così ha precisato:“Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria”.

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