(di De Biaggi Rag. Eleonora)
Con la circolare n. 44 del 22.03.2013 l’INPS fa fornito chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta, dal 01.01.2013, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che generano, in capo al lavoratore, il diritto all’indennità ASPI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
QUANDO SCATTA L’OBBLIGO
Il datore di lavoro di lavoro verserà il contributo in tutti i casi di licenziamento che generano per il lavoratore il diritto all’indennità ASPI ad esempio:
- nei casi di risoluzione consensuale derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL;
- risoluzioni consensuali a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante oltre 50 Km. dalla residenza;
- in caso di decesso del lavoratore;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni intervenute nel periodo di tutela della maternità;
- interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine della formazione.
CASI DI ESCLUSIONE
Non vi sarà l’obbligo di versamento del contributo nei casi di:
- dimissioni;
- risoluzione consensuale;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute;
- assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano;
- la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni;
- edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
QUANTO COSTA
Il contributo è calcolato in misura del 41% del massimalemensileASPI ed è dovuto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Considerato che il massimale ASPI è pari ad E. 1.180 il contributo sarà così calcolato:
- 41% di 1.1800= 483,80
Per i soggetti che vantano 36 mesi di anzianità aziendale l’importo massimo sarà pari a 483,80×3.
Nei casi di rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il valore del contributo sarà rapportato al minor periodo di lavoro quindi nel caso di rapporto di lavoro di durata 9 mesi il contributo sarà pari a 362,85 (483,80/12×9).
Si considera mese intero quello nel quale la prestazione lavorativa sia stata superiore a 15 gg.
Si precisa che il valore del contributo è scollegato dal tipo di prestazione pertanto il contributo non viene adeguato in caso di rapporto part-time ma sarà versato unicamente in base all’anzianità aziendale.
QUANDO SI PAGA
La contribuzione va assolta in unica soluzione non essendo prevista la possibilità di rateizzare l’importo, e più precisamente entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ad esempio, per un licenziamento intervenuto a maggio 2013, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di Giugno i cui termini di versamento scadono il 16 Luglio, mentre quelli di presentazione il 31 Luglio 2013.
Per le risoluzioni intervenute nel 1° trimestre dell’anno, il contributo può essere versato entro il 16 giugno p.v. senza oneri accessori.