(di Eleonora De Biaggi)
Con la circolare n. 49 l’INPS ha fornitole proprie indicazioni riguardanti la disciplina del lavoro occasionale accessorio dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 (legge Fornero).
I chiarimenti dell’INPS riguardano alcuni punti:
- Tipologie di prestatori
- Tipologie di imprenditori commerciali e professionali
- Attività agricole
- Impresa familiare
- Limiti economici
Tipologie di Prestatori
L’istituto ricorda che il lavoro accessorio ” non è soggetto ad alcuna esclusione nè di tipo soggettivo né oggettivo”
Rimangono però delle limitazioni per certe particolari attività lavorative o certi soggetti prestatori di lavoro, come nell’ambito delle attività agricole stagionali dove possono essere impiegati solo studenti e pensionati.
Dobbiamo distinguere gli studenti iscritti ad un ciclo di studio presso un istituto scolastico da quelli universitari:
- i primi potranno essere impiegati solo il sabato e domenica o durante i periodi di vacanza quali:
– vacanze natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio,
– vacanze pasquali dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo,
– vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre - i secondi non hanno limitazioni temporali pertanto potranno svolgere l’attività in qualunque periodo dell’anno.
Per quanto riguarda i prestatori pensionati vi è esclusione solo per i titolari di trattamenti per i quali vi è assoluta impossibilità a svolgere attività lavorativa come ad esempio il trattamento di inabilità.
Tipologie di Committenti
L’Inps afferma che per quanto riguarda la categoria di “imprenditore commerciale” si fa riferimento all’art. 2082 e segg del c.c. mentre per “professionista” si fa riferimento all’art. 53 c.1 del TUIR e si applica sia agli iscritti agli ordini professionali sia ai titolari di partita IVA assicurati alla Gestione Separata INPS.
Nel Settore agricolo tale tipologia è applicabile sia all’attività principale che alle attività connesse.
Per quanto riguarda l’Impresa familiare dal 18 luglio 2012, con l’entrata in vigore della riforma, si applica la normale disciplina contributiva prevista per i voucher (quindi si applica il 13% che viene versato alla Gestione Separata e non più il 33% versato al Fondo pensione lavoratori dipendenti)
Limiti Economici
L’Istituto conferma che i limiti economici sono da intendersi al netto delle trattenute previdenziali, assicurative e a titolo di gestione del servizio pertanto :
| Prestatore di Lavoro | Committente | Compenso Erogabile Netto | Compenso Erogabile |
| Tutti | Imprenditore Commerciale e Professionista | 2.000 euro | 2.660 euro |
| Tutti | Attività Agricole | 5.000 euro | 6.660 euro |
| Tutti | Committente Privato | 5.000 euro | 6.660 euro |
Percettori Ammortizzatori | Imprenditore Commerciale e Professionista | 2.000 euro | 2.660 euro |
| Percettori Ammortizzatori Sociali | Tutti gli Altri Committenti | 3.000 euro | 4.000 euro |
I compensi percepibili dal prestatore sono riferiti all’anno solare con il limite di 5.000 euro netti (6.660 lordi) con esclusione dei percettori di ammortizzatori sociali il cui limite scende a 3.000 euro netti (4.000 lordi)
Occorre ricordare che la caratteristica del buono lavoro è ORARIA (ad ogni ora di lavoro corrisponde almeno 1 voucher) e la limitazione temporale della validità di utilizzo ai 30 gg successivi all’acquisto.
Sanzioni
Occorre ricordare che anche il lavoro accessorio è oggetto di particolari sanzioni:
- Mancata comunicazione preventiva delle prestazioni => applicazione della “maxisanzione” (da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo),
- superamento dei limiti di compenso (vedi tabella) => trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo indeterminato solo nel caso il prestatore sia stato impiegato da un impresa commerciale o da professionista per lo svolgimento di mansioni nell’ambito dell’attività specifica.