(di Luca Zambello)

E’ stata pubblicata in questi giorni un importante circolare emessa da Assonime e riguardante le perdite su crediti, elemento che in questo periodo di crisi risulta essere un evento ricorrente nei bilanci delle aziende.

Sulla base della citata circolare, si ritiene che le perdite su crediti nei confronti di debitori falliti possano essere dedotti dal reddito fin dal primo periodo d’imposta in cui la procedura concorsuale ha avuto inizio.

In attesa quindi di successivi chiarimenti dall’Amministrazione Finanziaria, Assonime fornisce alcune linee guida in via preliminare.

Sul punto – deducibilità crediti verso debitori falliti o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria (ad eccezione dei piani di risanamente) – l’elemento principale è quello di individuare l’esatto periodo di competenza. In sostanza occorre definire se la deduzione debba avvenire nell’esercizio in cui si è aperta la procedura o se ha rilevanza l’esclusivo status del debitore, e quindi basarsi su criteri di imputazione bilancistica.

La linea interpretativa fornita dalla Giurisprudenza di Cassazione, nostro malgrado, non fornisce dei principi univoci, dato che le sentenze espresse sono state contrastati, seppur in maggioranza è prevalsa la tesi della deducibilità nell’anno di apertura della procedura.

La circolare Assonime, tuttavia, privilegia la tesi secondo cui sarebbe opportuno basarsi su scelte di bilancio “senza la possibilità di ascrivere all’amministrazione finanziare un potere di sindacare tali scelte“. In sostanza riprende i ragionamenti fatti in sede di manutenzioni ordinarie (da imputare a conto economico) e manutenzioni straordinarie (incrementative del cespite).

Di conseguenza si tratterebbe di poter anticipare la deducibilità della perdita su crediti già dal momento di apertura della procedura concorsuale, cosa che potrebbe ritrovare un certo apprezzamente tra le aziende. Tuttavia è sempre necessario attendere gli orientamenti dell’Agenzia Entrate per avere il quadro esatto di come verranno trattati dall’amministrazione finanziaria tali operazioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *