(di Eleonora De Biaggi)
Il garante della Privacy ha emesso un provvedimento nei confronti di una casa Editrice siciliana con cui ha vietato il trattamento dei dati personali effettuati attraverso videocamere installate nascostamente presso la propria sede.
L’impianto di video-sorveglianza era composto di diciannove telecamere di cui quindici erano state occultate tra lampade di allarme e rilevatori di fumo ovviamente all’insaputa dei lavoratori i quali non avevano mai ricevuto alcuna informativa sulla presenza dell’impianto. Le uniche informazioni fornite erano scritte su un cartello di minime dimensioni (15x15cm) affisso a circa tre metri di altezza all’ingresso del luogo di lavoro. Il Garante ha evidenziato che il trattamento dei dati personali era totalmente illecito in quanto vi è stata violazione del diritto alla riservatezza e dignità dei lavoratori infrangendo sia il codice della Privacy che lo Statuto dei lavoratori dato che non risultava alcun accordo sindacale o autorizzazione del Ministero del Lavoro.
Ecco quindi che l’argomento risulta essere molto delicato. Da un lato abbiamo l’azienda che potrebbe aver installato la videosorveglianza come sistema di prevenzione di furti (non necessariamente in orario di lavoro); dall’altro la garanzia della Privacy dei lavoratori che non può essere violata a discrezione del datore di lavoro.
Ciò significa che al momento dell’installazione, il titolare dell’azienda deve essere ben conscio che non può tenere all’oscuro, i suoi lavoratori, del fatto che l’attività sarà registrata dalle telecamere di sorveglianza. Il rischio è appunto che si ricada in quanto specificato poco sopra, ovvero la lesione del diritto alla Privacy.
Sarà quindi necessario porre in essere tutti i provvedimenti necessari al fine di poter utilizzare lecitamente sistemi di video sorveglianza