(di Luca Zambello)

La tematica che ci apprestiamo a presentare, seppur sostanzialmente invariata nell’ultimo anno, torna sempre in voga con l’avvicinarsi della ricorrenza del Natale ed è spesso area di incertezza e in alcuni casi di errori di valutazione.

Con l’arrivo del Natale e la chiusura dell’anno (anche fiscale) le imprese spesso colgono l’occasione per fare qualche regalo ai propri clienti, tuttavia è necessario tenere ben presente che non tutti gli omaggi vantano lo stesso trattamento e, per ovvie ragioni, elemento di base per gli omaggi è il valore.

Quindi, per quanto riguarda gli omaggi a clienti, l’articolo 108 del TUIR da un lato riconosce la deducibilità totale dei “beni distribuiti gratuitamente”, dall’altro la limita a quelli con valore unitario inferiore o uguale a 50,00 euro.

Particolarità:

  • Occorre precisare a cosa si riferisce tale valore. Per essere più chiari, il valore del bene offerto in omaggio non deve riferirsi al costo dei singoli beni ma all’interezza dell’omaggio. Dalla lettura della circolare dell’Agenzia Entrate n.34/2009 viene chiarito, infatti, che il valore dei 50 euro si riferisce non tanto ai singoli beni che compongono l’oggetto omaggiato, bensì all’intero bene.
    Un esempio sicuramente sarà di maggiore aiuto: si pensi al classico regalo della Cesta di Natale, la cesta per sua natura è composta da una pluralità di prodotti, che presi singolarmente hanno un valore unitario inferiore ai 50 euro. La cesta, però, è da considerarsi un regalo unitario per cui dovremo sommare i prodotti in essa contenuti e verificare se complessivamente superano o meno tale soglia. Se il valore complessivo è 55,00 euro, il costo non sarà interamente deducibile.
  • L’intento della norma è evitare l’elusione della norma tramite l’acquisto di singoli prodotti con valore inferiore ai 50 euro, per poi cederli raggrupati in confezioni.
  • Ciò non preclude la possibilità di cedere in omaggio ad una stessa persona più beni di valore inferiore a 50 euro e di potersi dedurre interamente il costo.

Detraibilità dell’IVA

Occorre spendere qualche parola in tema di detraibilità dell’IVA. Per gli acquisti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’IVA su tali beni potrà essere detratta solo se gli stessi hanno un costo inferiore a 25,82 euro, come da art. 19-bis comma 1 lett. h) del DPR 633/72.

Conseguenza diretta di ciò è che l’IVA indetraibile dovrà essere sommata all’imponibile il quale a sua volta verrà ricompreso nel limite dei 50 euro (di fatto in questo caso al costo puro del bene verrà sommata l’iva indetraibile). Pertanto il costo del bene sommato all’IVA indetraibile dovrà essere al di sotto di 50 euro.

Beni superiori a 50 euro

Per quei beni ceduti gratuitamente, i quali abbiano un valore che eccede i 50 euro, la normativa prevede che tali spese vengano ricondotte alle spese di rappresentanza. Ciò sta a significare che tali omaggi potranno essere altresì dedotti nell’esercizio ma con le regole previste per tali tipologie di spese e con le soglie previste in relazione ai ricavi dell’impresa:

  1. primo scaglione – 1,3% dei ricavi caratteristici fino a 10 milioni
  2. secondo scaglione – 0,5 % dei ricavi compresi tra 10 e 50 milioni
  3. terzo scaglione –  0,1% dei ricavi eccedenti i 50 milioni

Dopo aver preso visione di queste particolarità, gli imprenditori sapranno orientare meglio la loro strategia a seconda delle particolari esigenze. Tenendo conto che in entrambi i casi si potranno dedurre gli omaggi, la differenza sta nel quanto. E a volte il quanto fa la differenza.

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