(di Roberto Mazzanti)
Essere liquidatore di società vuol dire assumersi un ruolo delicato ed al centro di molte aspettative, oltre che carico di responsabilità: civili (verso i terzi, la società ed i suoi soci), penali e fiscali.
Le responsabilità fiscali e civili divergono tra loro quanto a norme-base e profili applicativi. Le regole fiscali si pongono come “speciali” rispetto a quelle civilistiche.
Oggi vorrei fare il punto su quelle fiscali, prendendo come spunto l’ottimo articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore lunedi scorso.
IL QUADRO DELLE RESPONSABILITA’ VERSO IL FISCO:
- società di capitali: i liquidatori rispondono personalmente (art.36 dpr 602/73), in sintesi, quando pagano debiti di grado inferiore a quelli fiscali (vedere ordine privilegi stabilito dal Codice Civile) e/o assegnano beni ai soci prima di averli pagati. I debiti fiscali in questione sono quelli relativi al periodo di liquidazione e quelli anteriori. Il danno personale che i liquidatori possono subire è commisurato a quanto debito fiscale avrebbe potuto essere pagato tenendo conto dei crediti di rango diverso (graduazione)….il concetto è complesso ma in sostanza si dice: posto che il patrimonio disponibile non poteva soddisfare tutti i creditori, quanto avrebbe incassato il Fisco, se avesse concorso con tutti i creditori ? Il 100% del dovuto, il 50% o meno ? Quello che risulta è quanto il Fisco potrebbe richiedere al liquidatore “in proprio”;
- società di persone: normalmente i liquidatori sono anche soci, quindi, anche se non è applicabile l’art.36 dpr 602/73, in quanto destinato alle società di capitali, essi hanno comunque una responsabilità personale illimitata e solidale in quanto soci. Se invece il liquidatore non è socio, in quanto estraneo, risponde personalmente ai sensi dell’art.2495 del Codice civile. E siccome tra i creditori ben può rientrare anche il Fisco, questo può agire contro la persona del liquidatore ogni volta che questi ignora colpevolmente un debito fiscale, soddisfandone altri.
Ovviamente si parla di “debiti” fiscali. Quindi ci stiamo riferendo a cartelle già notificate, per esempio o ad accertamenti già conclusi, da cui potenzialmente potrebbero nascere obbligazioni economiche verso l’Erario (anche se su questo punto ci sono complessità che qui per semplificare non affronto).
Sono esclusi dalla nozione di “debiti” fiscali quelli che scaturiscono da accertamenti eseguiti e notificati a società già cancellata dal Registro Imprese.
NORME:
-art.32 D.P.R. 602/73
I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
-art.2495 Codice civile
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.