(di Natascia Prencisvalle)

La fattura può essere emessa in forma cartacea ovvero elettronica. L’utilizzo della stessa richiede la presenza dei seguenti requisiti:

  • autenticità della sua origine;
  • integrità del contenuto;
  • leggibilità.

L’agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti ovvero che dal 6 giugno 2014 è diventato obbligatorio utilizzare la fattura elettronica nei confronti di Ministeri, INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC. Dal 31.03.2015 l’obbligo sarà, invece, esteso anche alle Amministrazioni pubbliche e locali.

Il documento informatico, ovvero “la rappresentazione informatica di atti, fati o dati giuridicamente rilevanti” deve garantire i tre punti sopra elencati. Sono utilizzabili i formati: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, XML; per la conservazione dei documenti informatici la fatturazione garantisce l’esatta:

  • formazione;
  • emissione;
  • trasmissione;
  • conservazione;
  • copia;
  • duplicazione;
  • riproduzione;
  • esibizione;
  • validazione temporale;
  • sottoscrizione.

Conservazione del documento

  • Digitalmente in proprio;
  • affidarli a un soggetto terzo.

La conservazione richiede la presenza di almeno tre soggetti:

  • il produttore ►  persona fisica o giuridica che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione;
  • l’utente  ►  persona o ente che interagisce con i servizi del sistema di conservazione elettronica;
  • il responsabile  ► persona che opera d’intesa con il responsabile del trattamento della privacy, sicurezza e dei sistemi.

A partire dal 27.06.2014 la conservazione di tutti i documenti va effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di verifiche, in sede di controllo, tutti i documenti informatici devono essere resi leggibili e disponibili che sia su supporto cartaceo o informatico.

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