L’INPS con il Messaggio n. 7401/2011 ha chiarito se il lavoratore con contratto di lavoro intermittente abbia diritto al riconoscimento dell’indennità di mobilità, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra.
A determinarne il diritto è la sottoscrizione o meno dell’obbligo di rispondere alla chiamata.
Infatti solo nel caso in cui il lavoratore non sia vincolato all’obbligo di rispondere alla chiamata trovano applicazioni le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione, tra cui appunto l’istituto della mobilità, mentre nel caso in cui abbia garantito al proprio datore di lavoro la disponibilità di rispondere alla chiamata la prestazione dell’indennità è sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale, sia che si tratti di contratto a termine che a tempo indeterminato.
Quindi attenzione a dichiarare la propria disponibilità al datore di lavoro perchè può risultare poco conveniente!
Rag. Eleonora De Biaggi
Consulente del Lavoro – Econ-Test