I Notai fiorentini hanno stabilito che in caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo (s.n.c.) o da una società in accomandita semplice (s.a.s.), anche i soli soci superstiti possono procedere alla variazione dei patti sociali, davanti al Notaio.
Non è necessaria la presenza del socio receduto.
Bisogna riconoscere che la tematica del recesso dei soci è sempre materia di alterne opinioni e di un certo “federalismo” camerale.
La massima dei professionisti toscani comunque merita di essere segnalata per la semplificazione che apporta in un atto sempre molto delicato nella vita societaria; spesso accompagnato o preceduto da polemiche, litigi e diversi comportamenti più o meno spiacevoli. Si rompono sodalizi che a volte sono durati una vita; per cui è sempre un evento importante, qualche volta drammatico, spesso traumatico.
In sostanza, si dice che una volta riconosciuto che un determinato socio non fa più parte della società, i soci che decidono di proseguire tra loro l’attività possono recarsi dal Notaio di fiducia e stipulare l’atto di modifica dei patti sociali, in cui verrà modificato il capitale sociale, il numero e le persone dei soci ed eventualmente la rappresentanza e l’amministrazione della società.
Il fatto che non sia più richiesta – come invece altri professionisti richiedono – la presenza fisica del socio receduto, a mio parere, è una logica applicazione del recesso: se questo è perfetto, nel senso che è stato dato per un giusto motivo, con le esatte procedure e nei tempi fissati dallo statuto sociale e dalla legge, il socio non è più tale.
Allora, perchè dovrebbe partecipare ad un atto della società di cui non è più parte ? Solo per dare certezza al Notaio ? Direi di no.
Ben venga allora questa novità e speriamo che sia presto recepita e fatta valere anche in tutta Italia!

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test