Le invenzioni che gli amministratori brevettano nel periodo in cui ricoprono la carica societaria, anche se la registrazione viene effettuata a nome loro (quindi a livello personale), sono in realtà da ritenere un Asset della società. Sia che si veda la cosa sotto il profilo dell’immedesimazione organica, sia sotto quello del diritto del lavoro.
L’immedesimazione organica, non è altro che una brutta frase per dire che gli atti che vengono compiuti dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni, si riflettono immediatamente nel patrimonio della società. E’ lo stesso rapporto che esiste tra mandante e procuratore.
Per cui – anche se il brevetto è nominalmente dell’amministratore presso l’Ufficio preposto – in realtà si tratta di un’attività (Asset) patrimoniale della sua società.
La conseguenza è che in caso di vendita del brevetto ad altra società, da parte dell’amministratore, si può incorrere in ipotesi di distrazione di patrimonio sociale; con tutte le conseguenze del caso, essendo un reato.
V.Tribunale di Vicenza e Corte di Cassazione penale n.18028 del 09.05.2011.
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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test