Emblematica sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia: il socio di S.n.c. (società in nome collettivo) che sottoscrivendo l’aumento di capitale sociale, non lo versa ma lo compensa con un proprio precedente credito verso la società (si presume per finanziamenti), non realizza un investimento patrimoniale, anche se aumenta o mantiene la propria partecipazione sociale.
In pratica, non effettua una spesa che possa essere scambiata per una maggiore capacità contributiva, che come tale può rischiare l’accertamento sintetico, ossia il redditometro.
E quindi il Fisco non può emettere un avviso di accertamento basato su questo evento!
Va detto che – semmai – la spesa sarebbe stata sostenuta al momento in cui il socio ha finanziato la società. E’ questo infatti il momento decisivo da sottoporre all’attenzione fiscale; sempre che sia il sintomo di un tenore di vita non proporzionale ai redditi dichiarati.
Ma nel caso esaminato dai Giudici, concordiamo che prendersela con la compensazione sia esagerato.
Ecco allora un altro caso in cui le società danno una certa utilità!
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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test
