Il nuovo atto unico di accertamento, che dal 1 gennaio scorso va utilizzato per le rettifiche in materia di reddito in regime di consolidato fiscale nazionale, non va utilizzato – dice la circolare 27/e del 06.06.2011 – in alcuni casi, che sono:
- per gli atti che non riguardano rettifiche del reddito di una delle società coinvolte nel consolidato;
- per le rettifiche inerenti il solo modello di consolidamento (cnm)
- per i recuperi riguardanti eccedenze e crediti di imposta dichiarati dalla singola società e non trasferiti al gruppo.
La circolare di ieri compie una panoramica sulle vecchie e sulle nuove regole in materia di consolidato ed è un documento che va assolutamente tenuto in considerazione per tanti aspetti; in particolare la circolare si è occupata di:
Il procedimento di accertamento nel consolidato nazionale
- L’evoluzione normativa
- La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2010
- La novella normativa
- L’atto unico
- L’ufficio competente all’emissione dell’atto unico
- Le rettifiche oggetto dell’atto unico
- La struttura dell’atto unico
- La definizione del procedimento accertativo
- Le rettifiche che non sono oggetto di atto unico
- Rettifiche effettuate sia sulla dichiarazione della società consolidata sia sulla dichiarazione del consolidato (modello CNM), in ipotesi diverse da quelle per cui è previsto l’atto unico
- Rettifiche relative alla sola dichiarazione del consolidato modello CNM
- Rettifiche riguardanti esclusivamente la dichiarazione della consolidata (modello Unico) relativamente alle eccedenze e ai crediti d’imposta dichiarati e non trasferiti al consolidato
- Rettifiche relative alla deducibilità degli interessi passivi e altri oneri assimilati
- L’adesione unica
- Le modalità di adesione
- Il perfezionamento dell’adesione
fonte: agenzia entrate – circolare citata
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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test
Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test