Il nuovo atto unico di accertamento, che dal 1 gennaio scorso va utilizzato per le rettifiche in materia di reddito in regime di consolidato fiscale nazionale, non va utilizzato – dice la circolare 27/e del 06.06.2011 – in alcuni casi, che sono:

  1. per gli atti che non riguardano rettifiche del reddito di una delle società coinvolte nel consolidato;
  2. per le rettifiche inerenti il solo modello di consolidamento (cnm)
  3. per i recuperi riguardanti eccedenze e crediti di imposta dichiarati dalla singola società e non trasferiti al gruppo.

La circolare di ieri compie una panoramica sulle vecchie e sulle nuove regole in materia di consolidato ed è un documento che va assolutamente tenuto in considerazione per tanti aspetti; in particolare la circolare si è occupata di:

Il procedimento di accertamento nel consolidato nazionale

  1. L’evoluzione normativa 
  2. La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2010 
  3. La novella normativa 
  4. L’atto unico 
  5. L’ufficio competente all’emissione dell’atto unico 
  6. Le rettifiche oggetto dell’atto unico 
  7. La struttura dell’atto unico 
  8. La definizione del procedimento accertativo
  9. Le rettifiche che non sono oggetto di atto unico 
  10. Rettifiche effettuate sia sulla dichiarazione della società consolidata sia sulla dichiarazione del consolidato (modello CNM), in ipotesi diverse da quelle per cui è previsto l’atto unico 
  11. Rettifiche relative alla sola dichiarazione del consolidato modello CNM
  12. Rettifiche riguardanti esclusivamente la dichiarazione della consolidata (modello Unico) relativamente alle eccedenze e ai crediti d’imposta dichiarati e non trasferiti al consolidato 
  13. Rettifiche relative alla deducibilità degli interessi passivi e altri oneri assimilati 
  14. L’adesione unica 
  15. Le modalità di adesione 
  16. Il perfezionamento dell’adesione

fonte: agenzia entrate – circolare citata

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

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