E’ stata posta una domanda al Ministero dell’Economia per chiarimenti in merito alla recente semplificazione in materia di carte carburanti, sostituibili con gli estratti conto delle carte di credito; riportiamo il testo dell’interrogazione, tratta dal sito della Camera dei Deputati.
DOMANDA 12.07.2011:
(INTERROGAZIONE N.5-05095) Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
l’articolo 7, comma 2, lettera p), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ha esonerato dall’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; tuttavia, già la predetta tenuta della scheda carburante costituisce una semplificazione, in particolare per gli esercenti impianti stradali di distribuzione, per i quali è imposto il divieto di rilasciare fattura (esclusi gli acquisti di gasolio da parte degli autotrasportatori di cose per conto terzi); infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante le norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, l’annotazione degli acquisti nella predetta scheda viene equiparata alla fattura, garantendo così la detrazione dell’imposta -: se intenda chiarire che le ricevute dei pagamenti effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse dai predetti operatori finanziari, ovvero i relativi estratti conto, con l’opportuna annotazione ad opera del contribuente dello scorporo dell’imposta compresa nell’importo pagato, sono considerate al pari delle annotazioni o delle fatture ai fini fiscali, in modo che la semplificazione sulla scheda carburante in favore del contribuente non si traduca per esso in una perdita del diritto alla detrazione dell’IVA.
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La risposta a questa interrogazione da parte del Sottosegretario Bruno Cesario, e ripresa dal Sole 24 Ore odierno, non è chiarissima ma sembrerebbe che per poter detrarre tranquillamente l’Iva in base agli estratti conto delle carte di credito, occorra integrarli con lo scorporo dell’Iva, perchè non si tratterebbe di documenti sicuramente riferibili ad un dato veicolo.
A noi sembra prudente inserire, oltre allo scorporo Iva sull’estratto conto della carta di credito, anche la targa dell’automezzo per il quale si è fatto rifornimento.
Siamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti.
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Roberto Mazzanti – Commercialista
Rag. Natascia Prencisvalle