Continua la scia di pronunce a favore dell’estinzione della società, in questo caso una s.a.s., anche in presenza di debiti non pagati.

All’oramai lunga serie si aggiunge in questi giorni anche la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha statuito quanto siano illegittime le iscrizioni a ruolo e le successive notifiche delle relative cartelle, quando il destinatario sia una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta, secondo i recenti principi civilistico/societari.

La sentenza merita particolare attenzione per una serie di motivi:

  1. l’importanza della Commissione Tributaria (Lombardia) in virtù delle dimensioni economiche regionali; perciò questa sentenza sarà certamente un ulteriore “spina nel fianco” del Fisco;
  2. perchè tratta di una società di persone e non di una società di capitali. Infatti,  mentre per le seconde il principio dell’estinzione a seguito della cancellazione, pur in presenza di passività, è statuita da una precisa norma del Codice Civile, per le prime non è così. Il principio viene applicato anche ad esse in via interpretativa e non normativa; in pratica: lo statuisce la Giurisprudenza e non la Legge;
  3. perchè ha statuito che l’estinzione della società, e quindi la nullità del processo, è rilevabile dal Giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio e non necessariamente su istanza di parte ed anche senza di essa;
  4. perchè parifica la nullità della notifica alla società a quella effettuata nei confronti dell’ultimo suo legale rappresentante (amministratore- liquidatore). Questo perchè – dicono – non c’è nessuna successione società/legale rappresentante; perciò la società si estingue senza lasciare nessuno al suo posto. Nemmeno l’ultimo liquidatore o amministratore. Anche questo non è un principio consolidatissimo, per cui aumenta il peso specifico della pronuncia dei giudici milanesi.

Tutto questo però non comporta un’assenza di responsabilità personale dei soci, accomandatari, se i debiti non erano ignorati al momento della cancellazione della società. Anzi, anche nel caso lo fossero i soci accomandatari sarebbero comunque tenuti a pagare il debito, sempre che questo sia legittimamente riferibile alla ex società. Lo hanno detto anche i giudici milanesi, richiamando le norme di legge (art.2312, codice civile, secondo comma). Se invece non erano ignorati, ne possono rispondere anche i liquidatori o gli ultimi amministratori – a titolo di colpa. Gli accomandanti in buona fede, invece, sono estranei ad ogni problematica.

Tutto questo vale per i soci illimitatamente responsabili ma non per la società in quanto tale. La sas resta estinta per sempre.

C.T.R. LOMBARDIA – sentenza n.79/8/11.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

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