il Consiglio di Stato, sentenza 10 agosto, n.4769, sez.IV, ha fissato questo importantissimo principio, in materia di accesso agli atti amministrativi. La vicenda vede coinvolto da un lato un Ufficio delle Entrate che invia una denuncia per reati fiscali al P.M e dall’altro il malcapitato contribuente, che attraverso quella denuncia si vede raddoppiare – da subito – le annualità verificabili.

Il difensore chiede di poter verificare il contenuto della denuncia, ma l’Ufficio si oppone. Ne nasce un ricorso al Tar, respinto, ed un appello al Consiglio di Stato. Il quale invece accoglie la tesi difensiva, sostenendo che non è in gioco l’accesso al fascicolo del PM, bensì quello alla denuncia in sè, per poterla studiare e difendersi da essa in sede contenziosa.

Negare l’accesso alla denuncia, impedisce al contribuente – aggiungiamo noi – di poterla “pesare” e di valutare se il comportamento dell’Ufficio sia o non sia pretestuoso. Quindi a nostro parere questa sentenza merita di essere accolta favorevolmente: sarà un’arma in più per la difesa.

Che sulla materia del raddoppio dei termini di decadenza, non ne ha molte, purtroppo, vista la giurisprudenza recente in materia.

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Rag. Natascia Prencisvalle
Dott. Luca Zambello

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