Interessante sentenza della Cassazione sulla conclusione del contratto, per il quale l’art.1350 c.c. richieda la forma scritta.

Si dice che mentre può essere richiesta la forma scritta per la conclusione di un dato contratto (nella specie un preliminare di compravendita di fabbricati) LA CONOSCENZA dell’accettazione della proposta (art.1326 c.c.) può anche non possedere la stessa forma scritta, che deve esistere al momento della ricezione (art.1335).

Nel caso specifico si trattava di provare un’accettazione pervenuta per via telefonica.

In sostanza, un conto sarebbe la forma richiesta per provare l’esistenza di un contratto e per l’accettazione, un altro conto sarebbe la forma richiesta per LA CONOSCENZA dell’accettazione della proposta (il contratto si conclude nel momento in cui chi fa la proposta viene a conoscenza dell’accettazione della controparte).

A mio parere può sembrare una questione da azzeccagarbugli ma se ci pensiamo bene una sottigliezza del genere può costare centinaia di migliaia di euro,  dato che stiamo parlando di preliminare di compravendita immobiliare…..

Ecco il link alla sentenza, messa a disposizione su Altalex.com.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

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