Con un bel lavoro sulla mediazione, venerdi scorso il Sole 24 Ore ha evidenziato che c’è una procedura alternativa: “la consulenza tecnica preventiva”. La quale ha un campo di potenziale applicazione vastissimo, che abbraccia tutte le forme di controversia contrattuale o da risarcimento da fatto illecito.

La legge (c.p.c. art.696 bis) prevede questa forma di composizione preventiva della lite, attraverso lo strumento della consulenza tecnica. Che si può richiedere anche senza l’urgenza necessaria per altre procedure.

Il procedimento è molto semplice:

  1. richiesta di consulenza tecnica preventiva al Giudice;
  2. fissazione dell’udienza in cui il Giudice decide sulla richiesta, nominando il Consulente Tecnico, il quale ha il compito di tentare la conciliazione delle parti, prima di depositare la sua relazione/perizia;
  3. il Consulente provvede ad effettuare le proprie valutazioni alla presenza degli eventuali Consulenti di parte e spesso qui si raggiunge un accordo;
  4. entro 60/90 giorni, normalmente il Consulente Tecnico provvede a depositare la sua relazione, evidenziando l’accordo raggiunto tra le parti, del quale viene redatto un processo verbale;
  5. il Giudice attribuisce al processo verbale il valore di “titolo esecutivo” ossia lo stesso peso che ha una sentenza passata in giudicato.
A questo punto la mediazione non serve più.
 
Ecco la norma del c.p.c.:
 
696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

 
I nostri Avvocati, comunque, sono a vs disposizione per eventuali chiarimenti.

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Roberto Mazzanti – Commercialista
 
 

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