(di Roberto Mazzanti – Commercialista)

L’associazione in partecipazione è una forma di collaborazione tra imprenditore e collaboratore notevolmente interessante, spesso sottovalutata, perchè in grado di assicurare all’azienda un apporto professionale di servizi (apporto lavoro) o un incremento patrimoniale (apporto capitale) o anche entrambi (apporto misto), senza appesantire la gestione con costi fissi.

  1. Primo elemento di flessibilità: e’ un contratto mediante il quale l’imprenditore – associante – attribuisce una partecipazione agli utili della propria azienda all’associato, in cambio di un suo apporto.  La stessa cosa si può fare attribuendo una partecipazione a determinati affari, piuttosto che all’intera gestione aziendale. 
  2. Secondo elemento di flessibilità: salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma al massimo rischia di perdere quanto apportato. Si può quindi del tutto escludere l’associato dalle perdite o farlo partecipare in modo non proporzionale. 
  3. Terzo e ultimo elemento di flessibilità: la gestione dell’azienda o degli affari resta in capo all’imprenditore associante; in cambio, all’associato spetta un diritto di controllo sugli affari compiuti ed il rendiconto annuale o finale.  

VANTAGGI PER L’IMPRENDITORE:

potersi dotare di un apporto di servizi o di capitale (o di entrambi) senza costi fissi e senza perdere la completa gestione dell’impresa.

VANTAGGI PER L’ASSOCIATO: 

non creando una società con l’imprenditore, non rischia il fallimento e limita le proprie eventuali perdite all’apporto. Può godere di una remunerazione interessante ed incentivante senza essere subordinato all’associante. 

IL CONTRATTO:

la stesura del contratto è molto importante, per non lasciare dubbi sulla reale intenzione delle parti. Occorre centrare l’equilibrio tra poteri e responsabilità di entrambe le parti, concentrandosi sulla comune visione dell’affare e dell’impresa. 

La Cassazione (da ultimo v.sentenza 23167 di ieri) ritiene che l’elemento centrale e caratterizzante dell’associazione in partecipazione sia il rischio d’impresa, a cui entrambe le parti devono essere sottoposte. Se non viene dato risalto a questo, nella parte che riguarda la descrizione dei doveri dell’associato, si rischia di aver dato forma ad un contratto che in caso di verifica potrebbe essere ritenuto simulato. Con tutte le conseguenze negative del caso, tra cui la possibilità che il rapporto tra associato ed associante sia ritenuto di lavoro dipendente.

CONSIGLI UTILI:

Evitare il “fai da te” in questa materia così delicata (come tutto il contrattuale, del resto) e valutare bene il da farsi, avvalendosi di professionisti qualificati. C’è in gioco un’opportunità che non va sprecata facendola diventare un rischio, per aver predisposto male gli accordi tra le parti.

 

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