(di Roberto Mazzanti – Commercialista)
Compenso deducibile (e imputabile) per competenza e non per cassa – applicabilità Iva.
La norma di comportamento 182 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha stabilito che il compenso corrisposto dalla società amministrata alla società amministratrice va computato per competenza e non per cassa, ed è soggetto ad Iva ordinaria.
Inoltre è deducibile – per chi lo paga – ai fini Irap.
Per la società amministratrice è un reddito di impresa, come tale imputabile per competenza e soggetto ad Irap.
Tutto questo nasce dalla possibilità di nominare come amministratori di una società, un’altra società. Cosa divenuta possibile da quando – nel 2006 – la giurisprudenza della Cassazione aprì questa strada (sentenza 22840/2006).
La questione che si pone ora, per noi, è stabilire quando sia vantaggioso avere una società come amministratore.
Partendo da un punto di vista civilistico, affidare l’amministrazione ad una società invece che ad una persona fisica può avere il vantaggio di affidarsi ad un’organizzazione più efficente, collaudata dall’esperienza nel settore commerciale a cui la stessa nostra società appartiene, dato che si può immaginare di essere amministrati da una società collegata o controllante o controllata dalla nostra società. E non certamente da una qualsiasi società, scelta a casaccio…
Tuttavia occorre fare molta attenzione ai risvolti legati al potere; se la società amministratrice non si comporta bene occorre possedere i voti necessari per revocarla. Cosa che può essere difficile se la nostra società appartiene in maggioranza alla stessa società che ci amministra….
Quindi, se oltre al vantaggio civilistico, possiamo affiancare il vantaggio fiscale di poter dedurre il compenso dell’amministratrice ai fini Irap, e di poterlo imputare per competenza e non per cassa, l’operazione comincia a diventare appetibile ed interessante.
Seguiremo il dibattito che si svilupperà certamente intorno alla tesi dell’AIDC e vi terremo informati.