(di Eleonora De Biaggi)

PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI MEDIANTE ACCONTI SETTIMANALI IN CONTANTI

Da mercoledi prossimo 1 febbraio, cessa il periodo di tolleranza per eventuali sforamenti della soglia di € 999,99 per il pagamento in contanti di salari e stipendi, da parte dei datori di lavoro.

Occorre prestare perciò particolare attenzione nei rapporti di lavoro, specialmente dov’è prassi anticipare acconti settimanali in contanti a valere sull’importo mensile del salario o dello stipendio.

E’ vero che in questi casi possiamo considerare la prassi stessa come parte integrante del contratto individuale del lavoratore, anche come diritto acquisito, per cui non ci sarebbe alcuna violazione delle norme antiriciclaggio, dato che non sarebbe un aggiramento artificioso della legge.

Tuttavia questo è pacifico solo per i rapporti di lavoro che si sono instaurati prima del 06.12.2011 (data di entrata in vigore del nuovo limite di € 999,99) e che possiamo considerare di vecchia data e consolidati; invece per i nuovi rapporti di lavoro, nati dal 6 dicembre 2011 in poi, consiglio vivamente di inserire un’apposita disciplina dei pagamenti nel contratto individuale del lavoratore, che tenga conto del nuovo limite.

Secondo la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, è possibile mantenere questa prassi aziendale (ove esistente) anche coi nuovi assunti, richiamandola come prassi dell’azienda valida per la generalità dei suoi dipendenti. Ritengo che questo possa essere attuato validamente laddove non si desideri modificare abitudini consolidate nel tempo.

Per cui, anche per i nuovi assunti sarà possibile mantenere lo stesso trattamento degli acconti settimanali già in essere per tutti gli altri dipendenti dell’azienda.

AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE

Il problema invece non riguarda il caso dei rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori, a fronte di giustificativi consegnati, anche se complessivamente nell’anno si dovesse superare la soglia di € 999,99.

LAVORATORI DIPENDENTI E CONTO CORRENTE

Nei casi in cui è prassi il pagamento degli stipendi/salari tramite bonifico bancario, se un lavoratore non dovesse accettarlo, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale, che se di importo pari o superiore a € 1.000,00 deve contenere l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Resta fermo comunque che il datore di lavoro non è tenuto a concedere al dipendente alcun permesso orario aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato, per effettuare il cambio dell’assegno.

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