(di Roberto Mazzanti)
Il Tribunale di Ravenna punisce il comportamento – ritenuto scorretto – del Liquidatore di una società (non è dato sapere di che tipo) che di fronte ad un giudizio instaurato nei suoi confronti da un creditore, quando la stessa era ancora operativa, prima si rende contumace e poi si costituisce in giudizio solo a società estinta, ripartendo ai soci i valori di liquidazione nonostante la presenza di un debito, sia pure allo stato ancora potenziale.
La sentenza è importante perchè afferma (e conferma) due principi:
- la cancellazione della società dal Registro Imprese è possibile anche in presenza di debiti;
- il liquidatore è responsabile nei confronti dei creditori se, nonostante la consapevolezza dell’esistenza delle passività, ripartisce valori ai soci, prima della cancellazione della società.
La presenza delle passività – tra l’altro – può essere anche solo allo stato potenziale, e questo è sufficente per comportare la responsabilità personale del liquidatore che le ignora.
La lezione che se ne trae è sempre la stessa: i legali rappresentanti devono agire informati e devono fare tutto il possibile per non trascurare alcuna informazione. Spesso è sufficente il buon senso e un po’ di diligenza…..
Tribunale di Ravenna, monocratico, ordinanza 20.01.2012.