(di Roberto Mazzanti)

Anche la Cassazione, alla fine, ha “cassato” l’Iva sulla Tassa Rifiuti (sentenza 09.03.2012 n.3756). Meglio tardi che mai, visto che la Corte Costituzionale aveva già bocciato l’imposta sul valore aggiunto sulla tassa rifiuti, nel lontano 2009.

Ora il problema è che cosa fare per le aziende e professionisti che hanno eventualmente ricevuto fatture per la Tassa (Tia1 del 1997 e Tia2 del 2006) maggiorate dell’Iva e l’hanno regolarmente detratta.

Concordando in gran parte con l’orientamento più razionale emerso in questi giorni (R. Rizzardi da ultimo) suggerirei di non farsi prendere dal panico e di non inoltrare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Primo, perchè per coerenza, in questo caso, occorrerebbe restituire l’Iva indebitamente detratta negli anni scorsi, con tutti i problemi che ne possono derivare in termini pratici e anche finanziari.

Secondo, basandoci su precedenti giurisprudenziali (sentenza “Antonveneta” della Corte Ue), secondo cui uno Stato non può impedire la detrazione di un’Iva applicata per errore sulla base di norme dello stesso Stato, sarebbe un fastidio ed un costo inutile.

Invece chi ha già intrapreso questa strada, potrà proseguire con maggior forza su di essa.

Ma per tutti gli altri, non vedo l’opportunità di intraprendere una via così tortuosa per far valere un diritto già applicato; diverso sarebbe se l’Amministrazione pretendesse la restituzione di quell’Iva, considerandola indebita. Allora – in quel caso – occorrerà attivarsi con una buona difesa; ma nel frattempo non farei la prima mossa….

 

 

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