(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

Il caso trattato in questo lavoro riguarda una situazione abbastanza complessa; una società che chiude i bilanci al 31.12 di ogni anno viene acquisita da altra società, con esercizio che va dal 1 Aprile al 31 Marzo di ogni anno. Come fare per ovviare a questo problema ?

QUESITO

Una società che fa capo ad una società svizzera e chiude i bilanci il 31.12 di ogni anno, sta per essere acquisita da una azienda tedesca che chiude i bilanci il 31.03 di ogni anno. E’ possibile in via straordinaria chiudere un bilancio di esercizio, ad esempio al 31.03.12 anziché al 31.12.11?

In pratica, il principio contabile che prevede che il periodo di chiusura del bilancio sia superiore ai 12 mesi vale solo in fase di costituzione o può essere modificato a seguito di accorpamento di una società ad altra con scadenza differenziata del bilancio per meglio adattarlo alle esigenze del “consolidato?”

LA NOSTRA RISPOSTA

Anche se dal quesito non emerge espressamente, si desume trattarsi di domanda inerente le problematiche delle società di capitali. Ciò premesso, va detto che il codice civile non dispone specificamente una durata degli esercizi sociali (v.art.2217, 2261 e 2364 c.c.) anche se i termini utilizzati lasciano supporre una durata “normale” pari all’anno, all’annualità e, in definitiva, ai 12 mesi.

Ma “normale” non significa “inderogabilmente” ed in effetti per le società di capitali è ammesso che l’esercizio possa non coincidere con l’anno solare pur dovendo rispettare il limite dei dodici mesi.

Si tratta allora di affrontare il problema tenendo presente i principi generali del diritto societario, ed in particolare quelli che ruotano intorno al diritto di informazione del socio ed alla corretta convocazione dell’assemblea.

Diciamo subito che non esiste giurisprudenza o dottrina a sostegno di un esercizio di durata superiore a 12 mesi “a regime”, ovvero al di là del caso dell’anno di costituzione; e probabilmente tutto questo è dovuto al fatto che il “sistema” civile e fiscale è impostato sull’annualità.

Invece è molto più semplice spezzare un primo esercizio e renderlo inferiore a 12 mesi, per assestare poi la data di chiusura “a regime” in una data diversa dal 31.12.

Esercizio inferiore a dodici mesi

Nella pratica si possono avere esercizi inferiori al termine civilistico, ad esempio nel primo esercizio sociale in cui la società si è costituita.

L’esercizio inferiore ai dodici mesi può esistere anche nel caso di operazioni straordinarie che interrompono la vita societaria (per esempio fusione o trasformazione), ovvero qualora una delibera di assemblea straordinaria della società anticipi la chiusura dell’esercizio in corso fissando un nuovo termine per la scadenza degli esercizi sociali futuri.

I verbali di tali assemblee devono essere redatti per atto pubblico.

In genere simili anticipazioni del termine dell’esercizio non incontrano difficoltà di approvazione in fase di verifica della legittimità, purché la data dell’assemblea preceda la nuova data di chiusura.

Ad esempio sarebbe corretto se, nel caso in questione, l’assemblea straordinaria deliberasse nel 2011 l’anticipazione della chiusura dell’esercizio 2012 al 31.03 invece che al 31.12.2012. Ovviamente sarebbe invece scorretto se l’assemblea deliberasse la stessa modifica in una qualsiasi data del 2012, specie se dopo il 31.03.

La norma civilistica sull’esercizio di dodici mesi è inoltre derogabile qualora la data di chiusura dell’esercizio -prevista dall’atto costitutivo della società- venga modificata (in virtù di un’assemblea straordinaria) per soddisfare un obbligo “legislativo o amministrativo”; in tal senso, specificatamente per la liceità di un bilancio ultrannuale, si è espresso il Tribunale di Torino (Trib. Torino 27 gennaio 1988) modificando un proprio precedente orientamento.

Va anche però detto che la giurisprudenza prevalente è del parere della non illiceità di delibere assembleari che prolunghino oltre l’anno la durata dell’esercizio sociale (Trib. Milano 27 febbraio 1973, Trib. Treviso 9 ottobre 1985, Trib. Vicenza 4 marzo 1986, Trib. Udine 4 febbraio 1986, Trib. Torino 24 febbraio 1987) ma si tratta di giurisprudenza parecchio datata ed oltretutto manca la parola della Cassazione.

 L’assemblea straordinaria della società in via di acquisizione da parte della società tedesca dovrebbe perciò operare come segue:

  1. effettuare la chiusura dell’esercizio in corso (2012) nel termine esistente (31.12) e quindi la redazione del bilancio ad esso relativo (entro il 30.04.2013);
  2. fissare entro il 2012 un nuovo termine di chiusura e lo svolgimento di un esercizio inferiore a dodici mesi;

impiegare il nuovo termine adottato con effetto sui futuri esercizi (2013).

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