(di Roberto Mazzanti)
L’agenzia delle entrate ha stabilito che la cessione dei crediti dell’operatore, verso il GSE per le tariffe incentivanti derivanti dall’uso del fotovoltaico, se effettuata verso la banca, a garanzia del mutuo acceso con la stessa, ha lo stesso trattamento fiscale del mutuo.
Per cui se questo è medio-lungo termine, anche la garanzia offerta con la cessione dei crediti sarà esente da bollo e imposta di registro.
Ecco il testo dei passaggi principali della risoluzione:
“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali,… sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative…”.
Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in commento anche le prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate.
Come già chiarito dall’amministrazione finanziaria, tra l’altro con le risoluzioni n. 310273 del 18 aprile 1988 e n. 310932 del 4 aprile 1989, al fine di stabilire la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva
dell’atto concluso occorre valutare l’inerenza dello stesso all’operazione di finanziamento. Nel caso di specie, la cessione pro solvendo di tutti i diritti di credito, presenti e futuri, di cui ALFA è titolare nei confronti del GSE, a garanzia del rimborso delle somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca, rappresenta un atto giuridico volto a garantire l’estinzione del debito assunto da ALFA nei confronti della Banca. Nella bozza di contratto di cessione del credito, allegata all’istanza di interpello, viene, infatti, ribadito che “Il cedente cede pro solvendo e allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento di cui in premessa, al cessionario, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE …”.
In considerazione dell’ampia formulazione adottata dal citato articolo 15, si ritiene, quindi, che la cessione del credito oggetto della presente istanza di interpello posta in essere a scopo di garanzia del contratto di mutuo stipulato tra la società ALFA e la Banca BETA, rientri nell’ambito di applicazione della citata disposizione e risulti, pertanto, esente dall’applicazione delle imposte di registro e bollo.