(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)
Il contratto di associazione in partecipazione, con apporto di lavoro, è disciplinato dall’articolo 2549 codice civile (con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto…).
Abbiamo perciò un associante (imprenditore – professionista) che chiama a partecipare ad un certo affare o ad un’attività economica, un associato, che apporta le proprie competenze ed il proprio lavoro (qualche volta anche del capitale) in cambio di una percentuale di partecipazione agli utili.
La riforma del lavoro in cantiere in questi giorni, sta prevedendo una restrizione notevole in questa materia, partendo dal presupposto (tipicamente italiano) di un largo abuso di questo contratto, attraverso il quale si maschererebbero diversi rapporti di lavoro subordinato. Un po’ come avvenne con le restrizioni in materia di crediti Iva compensabili, oggi si replica chiudendo l’associazione in partecipazione e limitandola a rapporti con parenti stretti e familiari. Si parla di “coniuge e parenti entro il primo grado”; quindi moglie o marito, figli o genitori. Stop.
Al momento non è chiaro quale sarà l’atteggiamento verso le associazioni con “non parenti entro il primo grado”: scatterà una presunzione legale di lavoro subordinato ? sarà del tutto impedita, modificando il Codice Civile ? oppure l’associante dovrà provare la bontà del suo contratto ?
Quello che è certo è che per l’abuso di alcuni, invece di punire gli “alcuni” si puniscono tutti….e questo non è da Stato di Diritto.