(di Roberto Mazzanti)
(aggiornamento del 23 maggio 2012)
COMUNICATO STAMPA del 23.05.2012
Avvisi bonari, i chiarimenti dell’Agenzia: in merito ad alcuni recenti articoli di stampa che hanno riproposto il tema della impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari),
l’Agenzia delle Entrate conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione
(SS.UU.) n.16293/2007 e n.16428/2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
L’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n.7344/2012, peraltro emessa in relazione a controversia riguardante anche il ruolo che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli avvisi bonari, di per sé non giustificherebbe, infatti, un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia.
Gli Uffici, pertanto, continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari. La tutela giudiziale delle ragioni del contribuente potrà comunque essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo: solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.
Roma, 23 maggio 2012
_______________________________________________________________________________________________________
L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità, più precisamente) è un atto impugnabile nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione.
Lo stabilisce la sentenza 7344/2012 della Cassazione, gettando nel caos più totale i contribuenti, noi Commercialisti, i professionisti, le associazioni di categoria e gli stessi Uffici fiscali (una volta tanto non colpevoli di interpretazioni “fantasiose”) per quanto riguarda gli avvisi bonari che in questi giorni si stanno trattando, in quanto notificati prima della sentenza.
La logica della sentenza è di per sè ineccepile: l’elenco degli atti impugnabili contenuto nella legge sul processo tributario non è tassativo. Quindi sono soggetti al contenzioso tutti gli atti che in un modo o in un altro contengono le imposte da versare, le eventuali sanzioni e le scadenze di versamento. A dire la verità negli avvisi bonari mancherebbe l’elemento “motivo”, dato che spesso non si comprende direttamente dal documento il perchè della sua emissione ed occorre spesso interpellare l’Ufficio per avere delucidazioni.
Sta di fatto che d’ora in poi occorrerà prestare la massima attenzione a questi avvisi, anche perchè devono essere inviati per raccomandata; oggi invece arrivano per posta ordinaria, il che effettivamente come accertamenti li renderebbe tutti nulli per difetto di notifica ma la Cassazione non pare aver affrontato questo problema.
Va segnalato anche che se l’importo è inferiore a 20 mila euro, c’è da intentare il reclamo obbligatorio, dal 1 aprile in poi.
Un bel caos, di cui non si sentiva la necessità, specie nella stagione di bilanci e Unico.
Perciò attenzione a non lasciare nel cassetto troppo a lungo questi documenti, che per fortuna oggi spesso vengono inviati telematicamente al Commercialista incaricato, tra l’altro guadagnando 90 giorni in più.