(di Natascia Prencisvalle)

Società di persone e accertamenti fiscali

In caso di accertamento Iva -Irap a carico di una società in nome collettivo (ma il principio è identico per le s.a.s.) per poter accertare il reddito Irpef dei soci, occorre applicare il litisconsorzio tra società e soci.

Il litisconsorzio è un istituto tributario che deriva dalla procedura civile (Il litisconsorzio necessario costituisce la partecipazione necessaria nel processo civile di una pluralità di soggetti; esso è disciplinato dell’art.102 del codice di procedura civile. La norma si riferisce alla necessità di un processo unitario, a cui una pluralità di soggetti debbono essere chiamati a partecipare. La conseguenza è dunque un processo ed una sentenza unica nei confronti di una pluralità di soggetti.)

Lo hanno stabilito le sezioni unite della Corte di Cassazione, da qui l’importanza del principio, che stiamo segnalando.

La novità sta nel fatto che si applicherebbe anche per gli accertamenti Irap, mentre finora si è sempre pensato che il litisconsorzio fosse applicabile solo quando alla società venisse accertato un maggior reddito “Irpef”, che va per trasparenza poi imputato ai soci. Da qui la necessità di far intervenire subito i soci nel processo a carico della società. Per consentire loro di difendersi e contrastare la pretesa fiscale fin dal suo inizio. 

In effetti l’Irap non ha meccanismi del tutto simili all’Irpef ma la Cassazione non ha ritenuto questo un buon motivo per negare il litisconsorzio necessario.

Quindi:

  • in caso di accertamento alla società questo dev’essere impugnato sia dalla società che da tutti i soci e per questo dev’essere loro notificato
  • in caso di mancata notifica ai soci, il processo a carico della società va interrotto e ripreso quando sia stato ottenuto l’intervento dei soci, a cui l’Ufficio nel frattempo avrà notificato gli accertamenti, su ordine della Commissione Tributaria

se il processo non viene gestito in questo modo, la Cassazione lo annullerà rimettendo gli atti alla Commissione Provinciale, presso la quale dovranno/potranno intervenire i soci e nel frattempo qualsiasi atto di riscossione nei loro confronti sarebbe nullo.

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