CASSAZIONE: ammessa la pubblicità professionale – anche mediante volantinaggio.

(di Roberto Mazzanti)

La Cassazione ha fatto il suo lavoro “cassando” il procedimento disciplinare inflitto ad un Dentista dalla Commissione dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine di Brescia, che lo sospendeva per un mese dall’esercizio della professione.

Il provvedimento disciplinare era stato emesso in seguito alla diffusione di un volantino, da parte del professionista, in cui venivano pubblicizzate le prestazioni offerte dall’azienda sanitaria della quale lo stesso era direttore sanitario.

L’accusa nei suoi confronti era di aver tenuto un comportamento non conforme a quanto disposto dalle norme del Codice Deontologico.

La Commissione, infatti, ritenne che la diffusione dei volantini ledesse il decoro e la dignità professionale, che tale attività avesse natura meramente commerciale, e che il messaggio pubblicizzato fosse falso nella parte in cui prevedeva l’esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.

Ma i Giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso del professionista (complimenti ai suoi Avvocati) enunciando questo principio di diritto:

“un professionista può pubblicizzare le proprie prestazioni lavorative anche mediante opera di volantinaggio, l’importante è che siano sempre rispettati i principi di trasparenza e di veridicità del messaggio (unici aspetti su cui è ammesso il controllo da parte dell’Ordine).”                                                                                                                                                                                                                        Fonte: LeggiOggi 

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