QUANDO E’ DETRAIBILE L’IVA INDETRABILE RIADDEBITATA A TERZI
(di Luca Zambello) (fonte)
Il riaddebito di spese comuni a più imprenditori o professionisti, spesso contiene voci che portano un’Iva indetrabile totalmente o parzialmente. Si pensi – ad esempio – al riaddebito di spese telefoniche cellulari, o spese per uso comune di autovettture ecc…ecc…
L’interessante (e pienamente condivisibile) posizione assunta da recente Dottrina (v.Fonte) secondo cui il vincolo dell’indetraibilità dell’Iva grava su chi effettivamente utilizza il bene o “consuma” il servizio, riguarda solo le ipotesi di “indetrabilità oggettiva”, cioè riguarda quei beni o servizi per cui l’Iva è parzialmente o totalmente indetrabile indipendentemente da altre circostanze interne del contribuente, come per esempio l’effettuazione di operazioni esenti.
In sostanza, l’Iva sarebbe indetrabile solo per chi usa il bene o consuma il servizio e non per il soggetto che riaddebita la spesa ad altri.
Messa così, suonerebbe bene. Ma cosa succede per gli studi gestiti in comune tra più professionisti, dove anche il riaddebitante consuma il servizio (TELEFONIA CELLULARE – MEZZI DI TRASPORTO ecc…ecc…) ?
Il punto è che anche il riaddebitante, in questo caso, deve subire la stessa indetraibilità che grava sugli altri professionisti.
Quindi la detraibilità dell’Iva indetraibile è una questione da adattare ad ogni situazione particolare e va calata nel contesto operativo del contribuente.
In ogni caso, segnalo che ci basiamo tutt’ora su Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (168/2002 + 238/2007) oltre che su una Norma di Comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano (n.139), per cui si tratta di autorevole dottrina ma solo di quella.