(di Luca Zambello) 

Semplificazioni per Bar e Ristoranti e Commercio dal 14 Settembre 2012

  • SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per effetto del decreto legislativo 147/2012, in vigore dal 14 settembre 2012, viene ridimensionato il potere dei Comuni perché l’autorizzazione preventiva per aprire un bar o ristorante sarà richiesta solo se il locale è ubicato in una zona tutelata per un «corretto sviluppo del settore» o in quanto area di pregio artistico o ambientale. Al di fuori di queste ipotesi, gli esercizi vengono aperti con la Scia al Comune.

Quanto ai requisiti morali richiesti per aprire attività di somministrazione, si ripete che essi devono essere posseduti sia dal legale rappresentante della società e dall’imprenditore individuale, sia dalla persona preposta (che nel caso di imprese individuali è solo eventuale). Anche per i requisiti professionali ci sono novità: la possibilità, per il titolare individuale dell’esercizio che ha i requisiti morali ma non quelli professionali, di gestire l’attività avvalendosi di un preposto che li ha entrambi.

  • COMMERCIO

Per quanto riguarda i requisiti professionali, anche nel commercio viene consentito agli imprenditori che ne sono privi di aprire un’attività nominando una persona preposta che li possiede.

Si consente di svolgere congiuntamente il dettaglio e l’ingrosso: rispetto al precedente divieto, una determinata superficie potrà esser utilizzata in modo promiscuo ma se l’area ha le dimensioni previste per la media e grande distribuzione si applicano i vincoli di programmazione fissati localmente per tali strutture.

Ingrosso di alimentari: ora non sono più richiesti i requisiti professionali che rimangono solo per i dettaglianti.

Vendite con incaricati a domicilio: l’impresa (società o individuale) inizierà inviando la Scia al Comune. I nomi degli incaricati, che devono avere solo i requisiti morali, vanno comunicati all’autorità di pubblica sicurezza della sede dell’impresa che rilascia agli interessati una apposita tessera di riconoscimento. L’incaricato svolge un’attività abituale ai fini Iva se nell’anno solare percepisce un reddito superiore a 5.000 euro. Viene poi specificato che l’incaricato non è un agente di commercio se opera senza l’obbligo di svolgere l’attività, senza durata, senza esclusiva di zona.

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