(di Roberto Mazzanti)
UNO NON FA L’INTERO
(Cassazione 14623/2012)
Il difetto riscontrato su un singolo aereo ultraleggero non rende nullo il contratto con cui il concessionario si impegna all’acquisto di altri velivoli.
La Cassazione, con la sentenza 14623, respinge il ricorso del committente avverso la decisione della Corte d’appello, che aveva negato la nullità di un contratto di commercializzazione, stipulato in forma di scrittura privata con una ditta che costruisce ultraleggeri.
Secondo il ricorrente il contratto doveva considerarsi “NULLO” perché il primo velivolo acquistato era stato bocciato da tecnici competenti, in quanto pericoloso, instabile in volo e privo delle prestazioni indicate dal costruttore. Caratteristiche che lo rendevano non compatibile col decreto del ministero dei Trasporti del 19 novembre 1991 che detta le caratteristiche degli apparecchi per volo da diporto o sportivo. A parere del ricorrente il contratto era nullo perchè «privo di causa»: l’oggetto della «promessa di vendita», ossia la fornitura dei velivoli, non rispondeva più al suo interesse, non potendo mettere sul mercato aerei difettosi.
Invece per la Cassazione il contratto di commercializzazione non può essere considerato nullo, in virtù della validità della causa. L’oggetto del contratto di commercializzazione non poteva essere considerato «impossibile», come chiesto dal ricorrente, solo sulla base dell’insicurezza di un singolo esemplare, perchè riguardava tutta i tipi di velivoli che la ditta si era impegnata a produrre. Esclusa dunque la nullità del contratto di commercializzazione, i giudici negano anche la nullità dell’atto relativo alla compravendita del singolo velivolo, chiesta questa volta per l’«illiceità dell’oggetto». Non essendo di per sé illecita né la produzione né la vendita degli ultraleggeri, i giudici hanno affidato ai consulenti tecnici d’ufficio il verdetto sulla conformità dell’aereo alle disposizioni del ministero dei Trasporti. Controlli che hanno escluso la contestata violazione delle norme inderogabili dal punto di vista tecnico e strutturale.
In sostanza, il difetto di un solo bene non provoca automaticamente la nullità dell’intero contratto, quando questo ha per oggetto la fornitura di un numero maggiore di beni. Tanto meno se il bene è comunque – benchè difettoso – conforme a normative specifiche di settore, come nel caso in questione.