LA FORMA SCRITTA DELLE TRANSAZIONI

(di Roberto Mazzanti)

Dal 24 Ottobre debutta ufficialmente la forma scritta nelle transazioni commerciali, nel settore agro-alimentare. Ne abbiamo già dato notizia molto tempo fa e le conferme al nostro pensiero, circa alcune facilitazioni, sono arrivate (per fortuna, diremmo):

a) il famoso contratto scritto può essere costituito anche da appunti in calce alle fatture emesse o al documento di consegna (occorre scrivere: assolve gli obblighi di cui all’art.62 del D.L.1/2012)

b) sono esclusi i conferimenti alle cooperative (ma non le forniture dalle cooperative ai soci)

c) sono esonerate da tutte le formalità le vendite con consegna e pagamento immediato

d) nessun obbligo per le esportazioni (la norma è vincolante solo per l’Italia).

Sul fronte delle importazioni, si stanno creando presupposti “tragici”: l’importatore italiano di prodotti esteri, dovrà pagare entro 30 giorni il suo fornitore straniero, pena le sanzioni della nuova legge (possibile ? pare di si).

Si confermano invece questi fattori:

  1. i prodotti alimentari sono tutti quelli previsti dall’art.2 del Regolamento Cee 178/2002 (praticamente tutto ciò che si mangia o si beve)
  2. sono possibili accordi professionali di categoria, che possono sostituire l’accordo scritto individuale
  3. come forma scritta valgono anche i fax, le mail ecc…anche senza sottoscrizione.

Ora attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di attuazione dell’art.62 del D.L. 1/2012, di cui queste costituiscono solo anticipazioni.

Per approfondimenti: 

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