Un caso di difficile composizione dei poteri tra due gruppi familiari contrapposti.
(di Roberto Mazzanti)
Il testo che pubblico qui di seguito testimonia la complessità dell’equilibrio tra i poteri di un collegio di liquidatori, la cui nomina è avvenuta in modo abbastanza complesso, ma di concerto di due interessi contrapposti. Il caso è molto interessante e conferma quanto la fase di “morte” delle società sia molto più interessante ed ancora in gran parte “misteriosa” per il grande pubblico degli utenti.
QUESITO
Nell’assemblea straordinaria che ha nominato i due liquidatori, ciascuno di fiducia dei due gruppi (al 50%) familiari di cui si compone la nostra società, nel primo punto all’odg è stato deciso all’unanimitą di nominare due liquidatori e che –testualmente- “essi opereranno collegialmente”. Inoltre stante il contrasto tra i due gruppi, uno dei due gruppi ha proposto (ed ottenuto) che ciascuno dei due gruppi desse anche un’indicazione separata e poi si votasse in modo unanime, e sono stati nominati due commercialisti, testualmente “attribuendo congiuntamente ad entrambi la rappresentanza della societą”.
Nel terzo punto all’odg. sui criteri, l’assemblea su proposta del presidente ed altra di un socio, ha deliberato, testualmente “di attribuire ai due liquidatori come sopra nominati congiuntamente i più ampi poteri per la gestione e la liquidazione della societą” orientati nel senso indicato dal presidente, cioè dovendo fare tre cose ben circoscritte.
Per i liquidatori al 4° punto all’odg l’assemblea che li ha nominati ha approvato all’unanimità, su proposta del presidente, che fosse attribuito ai liquidatori un compenso fisso mensile ed un compenso percentuale sulla realizzazione dell’attivo (fintanto che non cessino dalla carica) oltre a varie prestazioni. E precisamente: consulenza ed assistenza in materia contrattuale, valutazione del patrimonio e dei beni anche immateriali, la redazione di inventari, bilanci, denunce fiscali, ricorsi tributari, la tenuta della contabilità, la partecipazione alle assemblee, l’estinzione delle passività ed il riparto dell’attivo tra gli aventi diritto. Nella stessa assemblea il presidente ha proposto al 5° punto all’odg (e l’assemblea ha approvato) di rinunciare ad un’ulteriore argomento per non vincolare troppo l’attività dei liquidatori.
Il quesito che Le pongo è il seguente:
– i liquidatori hanno ricevuto un mandato (ev.te congiunto)?
– nel caso si può dire che hanno ricevuto un mandato ad operare congiuntamente?
– oppure la parola collegialmente è da riferire all’art. 2488 c.c. nel senso che devono operare con le stesse regole dell’organo amministrativo? (avevamo un Cda di 4 persone).
– In caso di dimissioni di uno dei due (o di entrambi) cosa succede?
RISPOSTA:
La domanda è piuttosto complessa. Certamente i liquidatori hanno ricevuto un mandato, non essendo possibile altrimenti inquadrare diversamente la loro funzione. Il liquidatore è gestore di un patrimonio altrui, che agisce su mandato dei soci, per uno scopo particolare, qual è quello di liquidare l’azienda e la società.
IL METODO COLLEGIALE
Quando l’assemblea nomina una pluralità di liquidatori, ne nasce un organismo collettivo che la stessa assemblea deve provvedere a regolare, dettando le norme di funzionamento. In mancanza di queste ultime, quando l’assemblea si limita a parlare di “collegiale”, dobbiamo andare a vedere le norme del Consiglio di amministrazione, unico altro organo collegiale disponibile per un’interpretazione analogica.
Dico subito però che nel caso specifico la parola “collegiale” mi sembra spesa non a proposito, perché è proprio di un qualsiasi collegio avere:
a) un Presidente che convochi il consiglio di amministrazione e che fissi l’ordine del giorno, coordini i lavori del consiglio e provveda affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno;
b) la possibilità di decidere a maggioranza; quindi dev’essere ovviamente composto da un numero dispari di consiglieri.
Non mi sembra però con due Liquidatori si possa parlare di un Collegio; sembra quindi ovvio concludere che si tratti di una svista e che invece il significato vero sia quello di richiamarsi alla necessità che i liquidatori si consultino periodicamente o costantemente. Tanto più che poi si affida loro tutto il potere in modo congiunto.
LE DIMISSIONI
Essendo due i liquidatori nominati, essi devono rimanere tali. Perciò in caso di dimissioni di uno di essi, egli resta in carica fino a che non viene sostituito. Cosa che del resto avviene anche in caso di dimissioni di un consigliere di amministrazione o – addirittura – quando a dimettersi è l’intero c.d.a.