ECON-TEST E’ DALLA PARTE DELLE IMPRESE
(di Roberto Mazzanti)
Come spesso succede la forma prende il sopravvento sulla sostanza, agevolata anche dall’interesse di parte.
E’ quello che sta accadendo nella battaglia tra Notariato e Confindustria (Sole 24 Ore di oggi) per quanto riguarda le spese di costituzione delle società a responsabilità semplificata per i giovani.
LA POSIZIONE DEI NOTAI
In questi primi giorni di applicazione della legge, i Notai chiedono comunque il compenso professionale per la costituzione di queste società, non appena si vogliono aggiungere clausole particolari (non in deroga ma aggiuntive) al famoso statuto standard predisposto dal Ministero. Essi sostengono che solo quando ci si attiene ESCLUSIVAMENTE alle sue disposizioni si ha diritto alla prestazione notarile gratuita, altrimenti no.
LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA
Al contrario Confindustria ritiene che la società deve essere costituita “in conformità” a quello schema standard e non “con quello statuto e basta”, per aver diritto alle agevolazioni di legge.
A favore di questa interpretazione sta la lettera dell’art.2463-bis, che non chiude ad altre clausole “per quanto non espressamente regolato” nel testo. Nonchè – secondo noi – lo stesso D.M. 23.06.2012, il articolo 1 testualmente recita:
“Art. 1 Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata – 1. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.”
LA NOSTRA POSIZIONE
La legge va interpretata prima di tutto letteralmente e su questo punto non pensiamo possano esserci dubbi sul fatto che il Codice Civile (2463-bis) e il Decreto lascino una “valvola” di integrazione particolare delle norme statutarie in funzione della particolare società che si vuole mettere in campo. Le interpretazioni diverse dovrebbero giustificare come mai la legge non abbia previsto che la costituzione debba avvenire utilizzando esclusivamente e solamente le norme standard. Bastava scriverlo. Ma così non è stato. Tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito.
E infine ma – secondo noi – cosa ancora più importante, la legge 24.03.2012 n.27 non ha subordinato la gratuità della prestazione notarile alla perfetta coincidenza al modello standard di atto costitutivo. Nè ad alcun’altra condizione.
Quindi noi propendiamo per la posizione di Confindustria, che riteniamo assolutamente condivisibile.
Il problema è grave, dato che compromette lo sviluppo e il diffondersi di questo tipo di società. Si spera in un rapidissimo intervento chiarificatore del Governo, anche perchè sappiamo che oltre a queste difficoltà, vi sono anche alcune Camere di Commercio che stanno creando difficoltà per l’iscrizione delle società di questo tipo, per questioni di modulistica.