Potrebbe essere un reato non conservarlo.
(di Roberto Mazzanti)
La Cassazione torna a ribadire che per le società immobiliari non conservare i contratti preliminari stipulati con i clienti comporta il reato di occultamento della contabilità (art.10 d.lgs 74/2000) e una violazione dell’art.2214 del Codice Civile.
Diciamo subito che la sentenza attribuisce il valore di “scrittura contabile” ad un “documento contabile” e su questo gioco interpretativo si è basata la ricostruzione logica su cui si basano i Giudici. In realtà sia le norme penali che quelle civili – come documenti – richiedono la conservazione solo di “LETTERE – TELEGRAMMI E FATTURE” sia in entrata che in uscita. La logica della Cassazione però stabilendo che una scrittura contabile non ha senso senza una pezza d’appoggio, va nel senso di attribuire al termine “scrittura” – in realtà – il corpo costituito dai libri contenenti i movimenti contabili integrati dai relativi documenti che ne sono “le pezze giustificative”.
E sul piano sostanziale non si può dar torto ai Giudici. Perchè se così non fosse, non dovremmo conservare nella contabilità le copie dei versamenti bancari o degli assegni emessi.
Diciamo allora che il termine “scrittura” va inteso come “registrazione e documento probatorio”.
Quindi per le società immobiliari non conservare il preliminare che ha dato luogo a versamenti di caparre, acconti ecc…ecc…equivale a gettare nel cestino una fattura emessa. Tanto più che in realtà il preliminare avente ad oggetto immobili è da registrare obbligatoriamente entro 20 giorni dalla stipula, ai fini dell’imposta di Registro.
Non si tratta perciò di sentenza “creativa”, a mio parere, ma di una pronuncia che non può non essere condivisa sul piano sostanziale.
L’unica nota da aggiungere è che, a mio avviso, la norma si applica anche ai piccoli imprenditori in contabilità semplificata, se a fronte del preliminare sono state compiute operazioni per cui occorre emettere o ricevere la fattura ed in ogni caso in presenza di “costi o ricavi”.