In alcuni casi non è più obbligatoria la Comunicazione entro 48 ore

(di Luca Zambello)

Il D.L. 79 del 21 giugno scorso ha definitivamente ampliato le ipotesi in cui non è più obbligatoria la comunicazione di cessione del Fabbricato per i contratti di locazione e comodato d’uso di immboili.

Ricordiamo che in tale comunicazione andavano indicati determinati elementi:

  • i dati del proprietario;
  • i dati dell’acquirente/conduttore;
  • i dati del fabbricato;
  • la causale della cessione (ad esempio locazione, comodato ecc.);
  • l’uso a cui è destinato l’immobile (abitazione, negozio ecc.).

Viene dunque meno il termine perentorio di presentare entro 48 ore alla Questura, al commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune della comunicazione ma solo in determinati casi, per gli altri tale obbligo rimane.

Locazioni non soggette all’obbligo

Per esigenze di semplificazione burocratica, l’obbligo è stato assorbito dalla registrazione del contratto. Possiamo quindi includere in tale fattispecie tutti i contratti soggetti a registrazione in termine fisso, ovvero:

  • Contratto di compravendita di immobile o di diritti immobiliari;
  • Contratto di locazione di immobile (sia che esso abbia destinazione abitativa, sia di tipo commerciale), anche con opzione per la cedolare secca

Locazioni soggette all’obbligo

Il D.L. 79/2012 prevede tuttavia alcune ipotesi in cui tale esonero non trova applicazione, ovviamente per ragioni di ordine pubblico, e che si possono ricondurre a due fattispecie particolari

  • Contratti con Registrazione non in termine fisso
  • Contratti di locazione con soggetti stranieri o apolidi

Alla prima categoria possiamo ricondurre i contratti con cui viene concesso il godimento di un fabbricato attraverso la locazione per un periodo inferiore a 30 giorni complessivi nell’anno, oppure contratti di comodato non stipulati in forma scritta.

Per i contratti rientranti nella seconda categoria, dobbiamo fare riferimento agli obblighi indicati nel Testo Unico concernente la disciplina dell’immigrazione.

Per queste due categorie, quindi, permane l’obbligo di effettuare la comunicazione entro 48 ore pena l’erogazione di sanzioni amministrative che partono da €103,00 fino ad € 1.549,00.

 

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