Il limite temporale scompare, dilatando enormemente il perimetro del reato (e consegnando potenzialmente tutto al Giudice penale)

(di Roberto Mazzanti)

La Cassazione (sentenza 40561/12) ha stabilito che ricorrere al fondo patrimoniale può costituire il presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, anche se le imposte effettivamente si pagano!

I principi fissati dalla Cassazione sono:

  1. non serve una procedura di riscossione già in atto per consentire la contestazione penale
  2. quindi basta unicamente che la condotta risulti idonea a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato, 
  3. idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante, e non anche per l’effettiva verificazione dell’evento. In sostanza. l’allarme penale scatta per ogni atto o fatto «intenzionalmente volto a  ridurre la capacità patrimoniale del contribuente», e quindi il reato di sott razione fraudolenta al pagam ento delle imposte è un reato «di pericolo». 
  4. la punibilità per aver costituito un fondo patrimoniale non viene esclusa automaticamente neppure dal pagamento integrale e successivo del credito contestato
  5. Unico limite per il giudice penale, dimostrare «la finalità nel tracciato delittuoso» -il dolo- per evitare un’inammissibile inversione dell’onere della prova.

S’intuisce da queste considerazioni, quanto sia soggetto alla discrezionalità del giudizio ogni Fondo Patrimoniale esistente oggi in Italia….il che non mi sembra per niente garantista.

Occorre intervenire per chiarire che il Fondo patrimoniale in sè è perfettamente lecito e mettere paletti precisi per il reato penale di sottrazione al pagamento delle imposte, perchè altrimenti si aprirà una voragine di processi….

In ogni caso prendiamo nota di questa sentenza e consigliamo prudenza nell’attuare i fondi patrimoniali, con riguardo a sospesi di carattere fiscale, per evitare di cadere in un guaio molto serio.

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