Rimangono invariate le regole fiscali per l’emissione di fatture relative a prodotti agroalimentari
(di Luca Zambello)
Mercoledì 24 ottobre è definitivamente entrato in vigore l’articolo 62 del D.L. 1/2012 il quale ha introdotto una serie di regole particolari per i contratti agroalimentari. Tuttavia tale disciplina non ha intaccato le regole per l’emissione delle fatture degli operatori del settore, per cui queste ultime seguiranno le linee fornite dalla legislazione nazionale
In questo articolo, Econ-Test vuole essere di supporto agli operatori della filiera fornendo alcune linee guida sulle modalità di fatturazione dei relativi prodotti. Di seguito andremo ad esaminare le tematiche più importanti affrontate dalla normativa del D.L. sopracitato.
Cessioni di beni con prezzo da determinare
Questo caso si riferisce a quelle cessioni di prodotti agroalimentari il cui prezzo è strettamente collegato ad elementi non noti e non conoscibili alla data in cui si perfeziona l’operazione. Come detto poco sopra, non avendo modificato la normativa di riferimento di materia di emissione di fatture, occorrerà fare un rinvio alla normativa nazionale e pertanto occorrerà procedere come segue:
- stipulazione di un contratto preliminare che riguardi la cessione dei relativi prodotti
- all’interno del contratto preliminare sarà indispensabile specificare tutti gli elementi oggettivi sui quali ci si baserà per calcolare il prezzo del bene che verrà ceduto, sarà quindi necessario definire il metodo di calcolo per la determinazione del prezzo
- In assenza di tali dettagli il contrattò verà classificato come NULLO
Cessioni di prodotti agricoli deperibili e non deperibili
Gli operatori del settore non di rado si ritroveranno nella situazione pratica in cui la cessione dei prodotti agroalimentari riguarda tipologie di beni non omogenee, ovvero il rapporto di fornitura avrà ad oggetto sia beni deperibili sia non deperibili che potrebbero essere consegnati nello stesso momento. Abbiamo quindi due fattispecie pratiche di cessione:
- cessione di prodotti aventi la medesima deperibilità (ad esempio cessione di pesche ed albicocche)
- cessioni di prodotti aventi deperibilità diversa (ad esempio cessione di grano e ortaggi freschi)
L’operatore che si ritrova in queste due fattispecie dovrà tenere un comportamento diverso per quanto riguarda la relativa emissione della fattura.
Nel primo caso, il venditore può emettere una fattura unica nella quale sono riepilogate le due tipologie di prodotti. La relativa fattura, se contenente tutti gli elementi essenziali che caratterizzano il prodotto oggetto della cessione è considerata valida e sostitutiva di un contratto scritto. Requisito fondamentale è che nel documento vengano indicati tutti gli elementi definiti dal Decreto
Nella seconda fattispecie, consigliamo invece di emettere documenti separati raggruppando categorie omogenee di prodotti. Di conseguenza è consigliabile emettere un documento che riepiloghi i prodotti deperibili e uno per quelli non deperibili. Anche in questo caso, se la fattura riporta tutti gli elementi essenziali che caratterizzano il prodotto, potrà sostituire un contratto scritto.
La separazione dei documenti (per il secondo caso) è strettamente collegata ai diversi termini di pagamento cui sono subordinati le due tipologie di prodotti. Per questo motivo, il fornitore dovrà emettere fattura separata dato che riguardano prodotti con termini di pagamento differenti.
Fattura riepilogativa relative a più consegne nello stesso mese
Questo caso particolare riguarda l’emissione di un unica fattura a fine mese relative a diverse consegne effettuate nello stesso periodo. Si potrebbe quindi verificare il caso che il cliente imponga l’emissione della relativa fattura solo successivamente all’ultima consegna e coincidente con la scadenza del pagamento. Il Decreto in esame classifica tali comportamenti del cliente come “condotte sleali“. Tra questi comportamenti vengono citati “imposizione al venditore di un termine dilatorio da rispettare per poter emettere la fattura dopo la consegna dei prodotti“
Conseguenza di tale previsione è che l’emissione della fattura differita dalla consegna avviene solo in caso di consegne ripartite durante il mese di riferimento. Di conseguenza la relativa fattura sarà emessa solo sccessivamente all’ultima cosegna del mese di riferimento.
Il venditore, che non voglia far slittare di un mese i termini di pagamento, consegnerà la sua fattura al cliente nello stesso momento in cui porta a termine l’ultima consegna del mese. Se la fattura viene consegnata il 1° giorno del mese successivo alla consegna, di conseguenza i termini di pagamento slitteranno di 30-31 giorni. Sottolineiamo infatti che la normativa parla chiaramente di “ricevimento della fattura“, pertanto se effettuo più consegne nel mese di Novembre, consegnerò la fattura riepilogativa al 30 di novembre. Se consegno la fattura il 1° Dicembre, per effetto del testo della norma, i 30 o 60 giorni decorreranno dal 31 Dicembre, dilazionando di un mese la scadenza legale del pagamento.
Per attenersi alla normativa è quindi necessario prestare attenzione alle modalità di invio e consegna dei documenti. Ricordiamo che per richiedere il pagamento nei termini stabiliti è necessario provare l’effettiva consegna del documento. Che sia tramite PEC, consegna a mano, raccomandata eccetera non importa. Ciò che rileva è la certezza della data di ricevimento della fattura.