(di Eleonora De Biaggi)

Con il Decreto 76/2013 si è finalmente fatto chiarezza in merito al concetto di occasionalità del lavoro accessorio. Questa tipologia di contratto fu introdotta con la riforma Biagi per far emergere una parte del lavoro sommerso e attribuire al contempo alcuni diritti fondamentali ai lavoratori occasionali.

Inizialmente il decreto aveva fornito un elenco delle attività lavorative considerate occasionali, successivamente con la Legge Fornero è stata fornita una nuova definizione intendendo le attività lavorative di natura meramente occasionale quelle che non diano luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare.

Proprio sulla definizione di natura meramente occasionale e sul concetto di lavoro accessorio si è acceso un ampio dibattito che aumentava i dubbi sulla corretta applicazione.

Ora il decreto è intervenuto eliminando il periodo “di natura meramente occasionale” pertanto l’identificazione del lavoro accessorio si baserà unicamente sul compenso massimo consentito che è appunto di 5.000 euro per il prestatore e 2.000 per il committente.

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