(di Eleonora De Biaggi)
Forniamo alcune indicazioni ai datori di lavoro per utilizzare in modo corretto il lavoro intermittente, cosiddetto “a chiamata”, al fine di evitare le sanzioni e la trasformazione a tempo indeterminato del contratto come previste appunto dal DL 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013.
Discontinuità
Il controllo che verrà effettuato dagli ispettori riguarderà le causali oggettive e soggettive previste dalla Riforma Fornero e il carattere intermittente della prestazione. Il Ministero ha infatti chiarito che la prestazione può avere una durata significativa ma, perché il contratto sia considerato legittimo, dovrà essere intervallato da interruzioni altrettanto significative in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.
Per quanto riguarda la stipula del contratto a chiamata le ipotesi soggettive consentono l’instaurazione del contratto:
- con giovani di età inferiore a 24 anni ( la prestazione dovrà comunque terminare entro il venticinquesimo anno di età)
- con soggetti over 55 anche pensionati.
Le ipotesi oggettive sono invece individuate dai Ccnl oppure comprese nelle attività elencate nel Regio decreto 2657/23.
Inoltre La riforma ha abrogato la possibilità di utilizzo del contratto intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, sarà possibile solo se tale ipotesi viene individuata dal CCNL almeno secondo la tesi sostenuta dal Ministero del Lavoro nella circolare 20/2012.
Infine il “regime transitorio” che riguarda i contratti stipulati anteriormente alla Riforma Fornero e che non risultano più conformi cesserà per legge il 31.12.2013.
Casi in cui vige il divieto di utilizzo
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o a sospensioni/riduzione dell’attività con ricorso a integrazioni salariali;
- da parte delle aziende che non siano in regola con la valutazione dei rischi.
La comunicazione Preventiva
Per l’utilizzo del lavoro a chiamata occorre effettuare la comunicazione preventiva attraverso il modulo informatico Uni-Intermittente: tramite email (anche non Pec) all’indirizzo:
intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it; oppure infine tramite sms, per le prestazioni da rendere non oltre le 12 ore dalla comunicazione, indicando il codice fiscale del lavoratore dopo aver effettuato la registrazione del datore di lavoro al sito cliclavoro;
Nel caso di malfunzionamento del sistema telematico, si potrà inoltrare un fax alla Dtl competente ma occorrerà conservare la ricevuta del mancato invio attestante il malfunzionamento del sistema.
Il tetto di 400 giorni in tre anni
Dal 28 Giugno il DL 76/2013 ha effettuato un “contingentamento” del ricorso alle chiamate introducendo il comma 2-bis nell’art.34 del DLgs 276 e limitando le chiamate a 400 giornate di effettivo lavoro in 3 anni.
Il computo si effettua a partire dal 28 giugno 2013 e riguarda il numero di giornate indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano effettuate anche per poche ore al giorno. Vengono escluse dal computo le comunicazioni preventive che sono state successivamente annullate.
La previsione riguarda sia le fattispecie di instaurazione soggettiva che oggettiva escludendo solamente il settore del turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
La sanzione prevista in caso di mancato rispetto del limite previsto è la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo pieno e indeterminato che dovrebbe scattare presumibilmente dal momento in cui si verifica il superamento del tetto previsto.