(di Eleonora De Biaggi)
Arrivano con la circolare 29/E del 18/09/2013 i chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici come previsto dall’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63.
La detrazione spetta, fino a concorrenza dell’imposta lorda, nella misura del 50% delle spese documentate sostenute per l’acquisto, per un ammontare complessivo ammissibile non superiore a euro 10.000. La detrazione riguarda l’acquisto di mobili in genere (a titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione), grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica ( ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento).
I soggetti interessati alla fruizione sono gli stessi che possono avvalersi del beneficio fiscale derivante dal recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (ora con la maggior aliquota del 50% su una spesa massima di 96.000 euro).
Pertanto gli interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni costituiscono presupposto per la fruizione della detrazione in esame.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che ammettono la successiva detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono:
- manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La condizione per poter usufruire del bonus è che le spese “documentate” siano sostenute tra il 06 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, e la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per acquisto mobili e elettrodomestici, ma non è necessario che le spese edilizie siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
Per comprovare la data di inizio lavori saranno sufficienti le autorizzazioni amministrative o le comunicazioni richieste dalle norme in vigore in edilizia.
Come evidenziato nella circolare della AE le date dei pagamenti rilevanti al fine dell’ottenimento dell’agevolazione sono indipendenti tra loro purchè vengano rispettati i relativi periodi agevolati:
a) Per il Bonus Mobili ed elettrodomestici il periodo va dal 06.06.2013 al 31.12.2013
b) Per le ristrutturazioni i bonifici che rilevano ai fini dell’agevolazione dovranno essere effettuati nel periodo che va dal 26.06.2012 al 31.12.2013