(di Luca Zambello)
Prevista per il 31 ottobre la scadenza ultima per presentare la richiesta di accesso al beneficio per Gasolio ad uso Autotrazione previsti dall’Agenzia delle Dogane.
Più semplice l’accesso al contributo in quanto manca il riferimento ad un ammontare minimo di spesa, per cui gli aventi diritto sono:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
I beneficiari possono scegliere se riscuotere il beneficio in denaro a titolo di rimborso delle spese sostenute per le accise, oppure se utilizzare il credito in compensazione delle stesse.
Per ottenere il beneficio, pertanto, i soggetti rientranti nelle caratteristiche di cui sopra, devono presentare richiesta agli Uffici delle Dogane competenti per territorio entro il termine ultimo del 31 ottobre.
L’ammontare del beneficio riconosciuto sottoforma di credito d’imposta è di € 214,18609 per mille litri di prodotto correlato ai consumi effettuati il il 1° luglio e il 30 settembre 2013.
I crediti generati potranno essere utilizzati pertanto il compensazione entro il 31 dicembre 2014, tuttavia le eventuali eccedenze di credito rimasto inutilizzato non vengono perse, bensì verranno rimborsate in denaro attraverso ulteriore istanza da presentare dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015.
Tutti i crediti d’imposta riconosciuti dovranno essere dichiarati nel modello Unico nell’apposita sezione: quadro RU della dichiarazione dei redditi.