(di Eleonora De Biaggi)

Con la circolare n. 40 del 21.10.2013 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni riguardanti il rilascio del Durc per quelle aziende che risultano debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse Edili ma che a loro volta sono creditrici nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Legislatore, al fine di superare le problematiche che in passato impedivano l’emissione del Durc regolare, ha introdotto un meccanismo che consente alle aziende di ottenere la regolarità e continuare ad operare sul mercato pur risultando debitrici nei confronti degli Istituti, attraverso la presentazione di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. (art. 13-bis c. 5 D.L.52/2012)

Ma quali e come devono essere sono i crediti che danno titolo ad ottenere il rilascio del Durc pur in presenza di mancati versamenti?

Sono i crediti vantati nei confronti di:

  • Amministrazioni Statali,
  • Enti Pubblici nazionali,
  • Regioni,
  • Enti locali,
  • Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Devono essere certi, liquidi ed esigibili di importo almeno pari o superiore agli oneri contributivi accertati e non versati.

Come verrà rilasciato il Durc?

Per il rilascio del DURC dovrà essere presente una certificazione attestante il credito vantato nell’apposita Piattaforma elettronica. L’Istituto (Inps o Inail o Casse Edili) dovrà poi emettere il DURC specificando:

  • che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13-bis c.5,
  • l’importo del debito contributivo,
  • gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo.

Nel caso il Durc sia richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della P.A., per i quali ha ottenuto la certificazione, utilizzando la Piattaforma informatica e di conseguenza il Durc dovrà essere acquisito “ex art. 13-bis c.5 D.L. 52/12”.

Quali elementi identificativi dovrà contenere il Durc “ex art. 13-bis c.5 D.L. 52/12”?

Questa particolare tipologia di DURC dovrà contenere:

  • la dicitura “ex art. 13-bis c.5 D.L. 52/12”;
  • l’importo del debito e l’indicazione dell’Ente creditore;
  • gli estremi della certificazione comunicati al momento della richiesta del Durc;
  • l’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.

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