(di Natascia Prencisvalle)

Finalmente, dopo diverso tempo, sono stati forniti i tanto attesi chiarimenti in merito alla controversa faccenda delle perdite su crediti. L’agenzia Entrate, con la circolare 26/E/2013, chiarisce infatti l’interpretazione legata alle perdite su crediti verso debitori nazionali e debitori esteri.

Il primo chiarimento riguarda la nazionalità dei creditori. Infatti coloro che sono situati in Paesi a fiscalità privilegiata (la c.d. Black List) dovranno fare riferimento all’articolo 110 comma 10 del Tuir.

Continuando, la circolare si occupa dei due elementi necessari per la deduzione delle perdite su crediti ovvero:

  1. definitività della inesigibilità;
  2. sussistenza di elementi certi e precisi.

Questi requisiti stanno a significare che è richiesta la matematica certezza che il credito non verrà mai più incassato; che l’irreperibilità del debitore è supportata dalle procedure penalistiche e civilistiche (morte presunta per irreperibilità per due anni ad esempio); la dimostrazione dell’antieconomicità della riscossione, in quanto in presenza di crediti di modesta entità le procedure di riscossione potrebbero essere più onerose rispetto all’importo del credito vantato (da qui il confronto tra il costo del recupero e l’ammontare del credito, a titolo esemplificativo per il recupero di un credito di 500 euro attraverso una pratica di pignoramento è evidente che il costo da sostenere è troppo sproporzionato); presenza di dichiarazioni di parte (avvocati o società di recupero crediti) che attestino l’inutilità dell’azione di riscossione.

Una novità per quanto riguarda i crediti di modesto valore risiede nell’articolo 101, comma 5 del Tuir, dove si considerano deducibili crediti di modesto importo (inferiori a 2.500,00 euro o 5.000,00 euro per soggetti con ricavi superiori a 100 milioni di euro) e scaduti da almeno un semestre.

Nel calcolo viene compresa anche l’Iva, non solo l’imponibile dato che il credito nei confronti del cliente è comprensivo dell’imposta.

Rimane ancora una certa incertezza in merito alla decorrenza del semestre qualora si riscontrino incassi parziali. Parte della dottrina ritiene che il semestre decorre dal momento in cui sorge il credito e l’entità è calcolata sul residuo che deve essere pagato.  L’altra parte della giurisprudenza, invece, considera il decorrere del semestre dalla data di incasso parziale.

Non resta che osservare gli sviluppi in merito per porre in essere le strategie corrente anche alla luce dell’ormai prossima chiusura dell’anno.

Per il calcolo della soglia in presenza di diverse posizioni creditorie verso un unico debitore, si assumerà come elemento di riferimento il credito che deriva dalla singola obbligazione. Di conseguenza, in caso di rapporti contrattuali unitari si assume il valore totale dei crediti. 

Infine vale la pena ricordare che il principio cardine per poter dedurre fiscalmente una perdita su crediti rimane quello di preventiva imputazione a conto economico.

Detto ciò consigliamo di valutare le poste di bilancio fin da subito e contattare eventualmente il legale per sistemare posizioni in sofferenza presenti in bilancio.

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