(di Eleonora De Biaggi)
27 Novembre 2013: il Consiglio dei Ministri approva il tanto atteso decreto che cancella la seconda rata IMU per il 2013.
Lo stesso Ministro dell’Economia, ha precisato che la copertura del mancato introito sarà totalmente a carico del sistema bancario.
Oltre all’abitazione principale gli immobili sui quali non si dovrà versare l’imposta a saldo per l’anno 2013 sono:
- Terreni agricoli
- Immobili strumentali
Sono identificati “agricoli” quei terreni che sono destinati all’esercizio di attività agricole, anche se lasciati a riposo. Sono considerati tali anche quei terreni che, pur considerati edificabili dal piano regolatore comunale, sono posseduti e condotti da un soggetto IAP (imprenditore agricolo professionale) purché iscritto nella previdenza agricola. Pertanto la cancellazione della seconda rata è destinata anche a questa tipologia di terreni.
Nel caso di terreni qualificati edificabili in comproprietà di più persone, se uno solo dei comproprietari coltiva tale terreno con la qualifica di IAP o coltivatore diretto, l’esenzione dal versamento IMU rileva per l’intera area. L’agevolazione è prevista anche per le società proprietarie di terreni.
Per i terreni montani e collinari l’esenzione dal versamento dell’IMU era già stata prevista dalla circolare 9/1993. Per questi terreni, per i quali l’IMU non va a sostituire l’IRPEF, l’imposta sulle persone fisiche è applicata sia sul reddito agricolo che su quello domenicale.
La sospensione dal versamento della seconda rata IMU riguarda anche gli immobili rurali, così come definiti all’art. 9 del DL 557/1993, anche adibiti ad abitazione principale.
Al comma 3-bis dello stesso articolo vengono poi definite le caratteristiche per l’identificazione dei fabbricati strumentali considerati rurali (necessari allo svolgimento dell’attività agricola).
Sono da considerarsi rurali quegli immobili che, all’Agenzia del Territorio, risultano accatastati in categoria A/6 (abitazioni) e D/10 (strumentali) oltre a quelli che, a seguito di presentazione di apposita autocertificazione, hanno ottenuto l’annotazione R negli atti catastali.
Con riguardo all’abitazione principale, l’abolizione è prevista per tutte le categorie di immobili esclusi A/1, A/8 e A/9 limitatamente alla quota base.
Pertanto, nel caso il comune di residenza avesse deliberato un’aliquota superiore all’aliquota base fissata al 4 x mille, entro il 16.01.2014 i contribuenti sono chiamati a versare il 50% della differenza tra aliquota deliberata dal Comune e aliquota base.
Nonostante quanto introdotto col succitato decreto rimane fermo il versamento IMU sugli immobili di categoria D per i quali oltretutto, dal 2013, è stato aumentato il moltiplicatore che è passato da 60 a 65.
La legge di Stabilità, non ancora approvata, dovrebbe concedere la possibilità alle aziende di dedurre dal reddito d’impresa (per ora non anche dalla base imponibile IRAP) parte dell’IMU versata.
Che sia anche questa una delle strategie per risollevare l’economia del nostro paese?