Le imprese Svizzere non sono considerate black list, se vogliono partecipare agli appalti offerti dalla nostra Pubblica Amministrazione.

Lo ha stabilito un recente provvedimento del Ministro dell’Economia, pubblicato lunedi scorso.

Le imprese elvetiche hanno le carte in regola sotto questo profilo, si dice, perchè la Svizzera ha firmato una serie di accordi internazionali in materia di appalti.

Possono perciò lavorare liberamente per lo Stato italiano, senza aggravi documentali e accorgimenti particolari.

Benissimo. 

Allora io mi chiedo: se i loro cantieri in Italia sono considerati stabili organizzazioni, come dovrebbe essere in base al nostro T.u.i.r. (v.nostro articolo di ieri 17 maggio:  un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, nonché l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, a condizione che il cantiere, progetto o attività abbia durata superiore a tre mesi) mi chiedo perchè le imprese italiane che eventualmente fossero subappaltatrici, devono considerare la committente black list e adempiere a tutti gli obblighi connessi ?

Se l’impresa svizzera non è black list per essere pagata direttamente dallo Stato, perchè lo diventa se subappalta lavori a ditte italiane ?

I misteri delle leggi sono infiniti….

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

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