(di Eleonora De Biaggi)

BONUS SETTORE AGRICOLO – ART.3

L’art.3 individua 2 crediti d’imposta a favore delle imprese che operano nel settore agricolo per investimenti indirizzati allo sviluppo:

  • del commercio elettronico (comma 1);
  • di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera (comma 3).

Ma di cosa si tratta?

1) CREDITO E-COMMERCE: Il comma 1 prevede la possibilità di utilizzare un credito d’imposta “per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”; il credito è pari al 40% delle spese sostenute fino a € 50.000 e può essere utilizzato già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei 2 successivi.

2) BONUS NUOVI PRODOTTI: il comma 3 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per favorire la creazione di nuove “reti di impresa” o la creazione di “nuove attività” nell’ambito di reti di impresa già esistenti in riferimento alle spese sostenute per :

NUOVI INVESTIMENTI

PER LA COOPERAZIONE DI FILIERA

Il bonus è riconosciuto per la produzione di nuovi prodotti agricoli inseriti nell’allegato I trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, TFUE  che va dagli animali vivi, pesce, latte , legumi, ortaggi etc.

Modalità d’utilizzo

I crediti sono utilizzabili solamente in compensazione tramite mod. F24, non sono tassati ai fini IRPF/IRES e non costituiscono base imponibile per la formazione del valore della produzione ai fini IRAP, il loro riconoscimento è subordinato all’autorizzazione della commissione UE.

L’art.5 del Decreto prevede 2 incentivi per gli imprenditori agricoli che creano occupazione ai lavoratori giovani

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

  • Tra i 18 e i 35 anni;
  • senza un lavoro regolarmente retribuito da minimo 6 mesi e sprovvisti di diploma d’istruzione secondaria di 2° grado;

tramite contratti a tempo indeterminato  di durata minima triennale attraverso compensazione dei contributi:

  • Se si tratta di assunzione a tempo determinato si potranno compensare 6 mensilità a decorrere dal termine del 1° anno d’assunzione, 6 a decorrere del 2° anno, 6 a decorrere del 3°;
  • Se invece si tratta si assunzioni a tempo indeterminato saranno 18 mensilità a partire dal termine  1° anno

 

Condizione obbligatoria per usufruire del bonus è l’effettivo incremento occupazionale

RIDUZIONE CUNEO IRAP

L’applicazione delle deduzioni IRAP (del 50%) sono riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato e ai lavoratori stagionali in agricoltura OTD purché:

  • siano impiegati minimo 150 giorni all’anno e con contratto di almeno 36 mesi.

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI

È stata prevista una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per canoni d’affitto dei terreni agricoli, nel limite di €80 per ettaro locato fino a €1200 all’anno.

L’agevolazione è prevista esclusivamente per i coltivatori diretti/IAP a patto che:

  • siano iscritti nella previdenza agricola;
  • siano di età inferiore ai 35 anni.  

ABROGAZIONE DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO TERRENO INCOLTO

Il comma 3 dispone l’abrogazione dell’art. 31, comma 1, TUIR che dispone:

se un fondo rustico è costituito per almeno due terzi da terreni coltivabili a prodotti annuali e per un’intera annata non è stato coltivato, per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale sarà pari al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.

Non sarà quindi possibile determinare il reddito agrario in via “forfetaria” se per un intero anno è rimasto incolto.

BONUS ACQUISTO BENI MATERIALI – ART.18

Incentivo per gli investimenti realizzati da titolari in beni strumentali nuovi, già oggetto delle diverse “agevolazioni Tremonti”.

Soggetti interessati

Titolari di reddito d’impresa che hanno iniziato l’attività:

  • da meno di 5 anni dal 25.06.2014;
  • dal 26.06.2014.

Spese agevolabili

Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti:

  • di importo superiore a €10.000 per singolo bene;
  • effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015;
  • in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti sostenuti nei 5 anni precedenti con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d’imposta con investimenti maggiori.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni (dal 25.06.2014) viene calcolata la media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014, o quello successivo, con possibilità di escludere il periodo con investimenti maggiori.

Modalità d’utilizzo del credito

Esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 non soggetto al limite annuale pari a €250.000 ex art.1, comma 53, Legge n.244/2007.

  • Non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità, ex art.61 e 109, comma 5, TUIR.

Cause di decadenza

Il bonus sarà revocato in caso di:

  • cessione a terzi/destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
  • trasferimento dei beni agevolati, entro 31.12 del 4° anno successivo in strutture produttive esterne al territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.

MODIFICHE ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

Il decreto introduce 2 modifiche alla disciplina ACE con riguardo:

  • al calcolo dell’agevolazione per le società quotate: incrementando del 40% la variazione in aumento del capitale proprio;
  • alla fruizione dell’eventuale eccedenza ACE, non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, disponendo la possibilità di utilizzare tale agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, in alternativa al riporto dell’eccedenza negli anni successivi, come credito d’imposta ai fini irap.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE/REVISORE NELLE SRL

L’obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore delle srl non è più collegato alle entità del capitale sociale, ma soltanto qualora la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, o infine per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei tre limiti previsti dall’art. 2435 bis.

TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

È previsto che il capitale della società risultante dalla trasformazione di cui sopra, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare anche dalla documentazione ex art. 2343-ter, senza necessità di intervento dell’esperto nominato dal tribunale.

NUOVA MISURA DEL CAPITAL SOCIALE (MINIMO) DELLE SPA

In seguito alla modifica all’art. 2327, C.c. il capitale sociale minimo per la costituzione di spa/sapa passa da €120.000 a €50.000 con la possibilità, per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite tramite modifica statutaria.

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